Rioccupazione del lavoratore in Cig, mobilità, ASpI e miniASpI: vale la comunicazione del datore
L'INPS con Circolare n.57 del 6 maggio 2014 ha fornito indicazioni in merito alla validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.
L'Istituto ricorda che l’art. 9, comma 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro “sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
Le preventive comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del lavoro attraverso il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.
La comunicazione nelle ipotesi di rioccupazione in forma parasubordinata con riferimento alla disoccupazione ASpI e miniASpI
In caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la comunicazione obbligatoria effettuata dal datore di lavoro è sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI.
Relativamente, invece, alla ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto il lavoratore ha l'obbligo di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.
La norma oggetto della presente circolare introdotta dal decreto legge n. 76/2013 considera valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod.”UNILAV”), ma non esonera il lavoratore percettore di indennità di disoccupazionedall’obbligo di rendere detta dichiarazione reddituale.
Pertanto si verifica la decadenza dalla prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò al fine di consentire all’INPS di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell'indennità di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati. In questa ipotesi, acquisite le informazioni relative al reddito presunto, l’INPS provvederà tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma parasubordinata.