Circolare 11 e ristrutturazioni edilizie: i chiarimenti dell'Agenzia
In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di Irpef, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.
In questa sede ci soffermiamo in particolare sulla detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'art.16-bis del TUIR.
Familiare convivente e documentazione
La circolare precisa che, in caso di fatture e boniifici, riferiti a spese di ristrutturazione oggetto di agevolazione, intestate ad un solo comproprietario, ma le cui spese siano state sostenute anche dal familiare convivente, la detrazione spetta anche a quest'ultimo, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da lui sostenuta.
In particolare tale annotazione deve essere effettuata dal primo anno di fruizione del beneficio ed è esclusa la possibilità di modificare negli anni successivi la ripartizione della spesa sostenuta. Si veda anche la Circolare 20/E del 2011, al paragrafo 2.1.
Il coniuge convivente che sostenga spese di ristrutturazione su parti comuni di edifici residenziali, ma che non sia comproprietario dell'unità immobiliare e non compaiano i suoi dati sulla certificazione rilasciata dall'Amministratore del condominio, può fruire della detrazione a condizione che presenti documentazione attestante l'avvenuto pagamento e che vengano indicati i suoi estremi anagrafici sulla tabella millesimale di ripartizione delle spese di ristrutturazione.
Spese sostenute mediante finanziamento
Nel caso in cui il pagamento di spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici sia effettuato da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può fruire della detrazione a condizione che abbia tenuto copia della ricevuta del bonifico e la società abbia pagato il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento:
- causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa
- codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento
- numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% (secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010).
L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione.
La circolare inoltre precisa che, nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (o viceversa) sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, la detrazione può comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Si sottolinea che, in data 29 maggio, è stata rilasciato dall'Agenzia il nuovo aggiornamento della Guida sulle ristrutturazioni edilizie. Novità rilevante è quella introdotta dall'art.7 del Dl 47/2014 (Decreto Casa), per cui l'ammontare delle spese per ristrutturazioni su ciascuna unità immobiliare non rileva ai fini del calcolo delle detrazioni per acquisti di mobili e grandi elettrodomestici . Le spese per l'acquisto di beni mobili, infatti, sono detraibili nella misura del 50% e fino ad un ammontare di 10.000 euro, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione (propedeutici per poter accedere al beneficio). La formulazione originaria della disciplina, infatti, stabiliva che le spese per beni mobili non potevano essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, che fruiscono delle detrazioni previste dall'art.16bis del TUIR.