Fondazione studi: assunzioni lavoratori disabili e base di computo
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con Circolare n.10/2014, oltre ad aver ricordato che per determinare il numero di lavoratori disabili da assumere la riforma Fornero ha stabilito che sono computabili tra i dipendenti tutti i lavoratori subordinati, ha esaminato le esclusioni di computabilità evidenziando le criticità d'interpretazione per il calcolo dell'organico.
Soggetti non computabili
Nella Circolare si ricorda che la Riforma del lavoro ha stabilito che al fine di determinare il numero di soggetti disabili da assumere non sono computabili:
- i lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di disabili (L. n. 68/1999);
- i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro;
- i dirigenti, i quali devono essere individuati sulla base del contratto collettivo di lavoro applicato dal datore di lavoro;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore;
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (art. 1, co. 4-bis, L. n. 383/2001).
Il Ministero del Lavoro con nota operativa n. 17699 del 12/12/2012 ha precisato che per effetto di specifiche disposizioni di legge, tra i soggetti non computabili sono da ricomprendere:
- gli apprendisti;
- i lavoratori con contratto di formazione-lavoro;
- i lavoratori con contratto di reinserimento;
Inoltre, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
I lavoratori intermittenti sono computati nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Non è fissato un preciso momento per il calcolo dell’organico al fine di stabilire se il datore debba o meno procedere all’assunzione del soggetto
tutelato; tuttavia, dato che la redazione del prospetto concerne l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente, comunemente si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento. A tale regola fa eccezione il regime previsto per le imprese da 15 a 35 dipendenti, per le quali l’obbligo di assunzione sorge nel momento in cui si decide di procedere a una nuova assunzione.
Quesiti
Dalla base di computo vanno esclusi soltanto i contratti di lavoro a termine di durata inferiore a 6 mesi oppure vanno esclusi anche i contratti di lavoro di durata pari a 6 mesi?
L’art. 4, co. 1, L. n. 68/1999 come modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 afferma che agli effetti della determinazione del numero di soggetti
disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
La legge n. 134 del 7 agosto 2012 ha cancellato la modifica più importante introdotta dalla riforma del lavoro all'istituto in commento. L'articolo 46-bis della legge di conversione del decreto sviluppo ha nuovamente inserito tra le categorie non computabili quella dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi.
Di fatto, nel merito, è stata ristabilita la disciplina previgente, anche se l'esclusione dal computo riguarderà i contratti a tempo determinato di durata non più a nove mesi come nel passato, ma a sei mesi.
La nota ministeriale n. 17699 del 12 dicembre 2012 precisa soltanto che “ai fini della computabilità o meno dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro deve fare riferimento all’arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore”
Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità.
Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero, per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto. Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato. I contratti a termine di durata pari a 6 mesi non sono computabili nella base di computo della quota di riserva.