Cassazione: deducibilità dei costi degli associati in partecipazione
Nel caso di specie un contribuente ha dedotto costi a titolo di utili spettanti a associati in partecipazione per apporto esclusivo di lavoro, senza aver versato le relative ritenute di acconto e senza che gli associati in partecipazione avessero dichiarato tali compensi nella loro dichiarazione dei redditi.
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento contro il quale il contribuente propone ricorso: i giudici di primo grado rigettano il ricorso, mentre i giudici di secondo grado ribaltano il verdetto sostenendo che "sulla base del contratto di associazione in partecipazione, il costo relativo alle assoiate in partecipazione doveva essere dedotto dall'associante secondo il principio di competenza economica, mentre le associate dovevano dichiarare il compenso all'atto del percepimento".
La Corte di Cassazione invece con la sentenza n. 10472 del 14 maggio 2014 accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate chiarendo che "le partecipazioni agli utili spettanti agli associati in partecipazione sono computate in diminuizione del reddito dell'esercizio di competenza indipendentemente dall'imputazione al conto dei profitti e delle perdite. Per effetto di tale norma la quota di utile riconosciute dall'associante all'associato costituiva un onere deducibile nella determinazione del reddito imponibile secondo il principio di competenza economica. La medesima disciplina fiscale subordinava la deducibilità degli utili all'osservanza di alcune formalità: la forma dell'atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata del contratto, la specificazione nell'atto dell'apporto fornito dall'associato, nell'ipotesi di apporto di lavoro, gli associati non dovevano essere familiari dell'associante". Condizioni poste al fine di evitare la stipula di contratti elusivi.
In conclusione secondo i giudici di legittimità non può essere riconosciuta la deducibilità dei costi dell’associato in partecipazione senza il versamento della ritenuta d’acconto da parte dell’associante e senza presentazione della dichiarazione dei redditi.