Bonus IRPEF: chiarimenti sui redditi derivanti da prestazioni previdenziali
L'INPS con Circolare n.67 del 29 maggio 2014 ha fornito indicazioni in merito al bonus IRPEF con specifico riferimento ai redditi derivanti da prestazioni previdenziali.
L'Istituto ricorda che il DL n.66/2014 riconosce per il solo periodo di imposta 2014, un credito di euro 640 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Per informazioni più dettagliate il rinvio è alla news "Fondazione Studi: luci ed ombre del bonus IRPEF".
Prestazioni a sostegno del reddito
Ai fini della determinazione del credito le prestazioni a sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:
a) le prestazioni per le quali il credito sarà determinato utilizzando il calcolo del “reddito previsionale” . Per tali fattispecie si terrà conto della durata teorica della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31.12.2014 o altra data precedente se la scadenza è anteriore.
Rientrano in tale categoria :
- indennità di disoccupazione ASpI e MiniASpI;
- indennità di mobilità ordinaria;
- trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia;
- sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di Welfare to Work;
- crediti da lavoro di cui agli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 80/1992 (cd. ultime tre mensilità) pagati a carico del Fondo di garanzia;
- indennità di maternità per congedo obbligatorio;
- congedo obbligatorio del padre
b) le prestazioni per le quali il credito verrà determinato in base ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
Rientrano in tale modalità di calcolo tutte le tipologie di integrazione salariale (CIG ordinaria, CIG straordinaria e CIG in deroga), naturalmente solo quelle a pagamento diretto. Sono ricomprese in questa categoria, tra le altre, l’indennità di malattia, l’ indennità di congedo parentale, il congedo facoltativo del padre, le indennità antitubercolari TBC, le prestazioni di congedo straordinario ed i trattamenti di disoccupazione agricola.
Prestazioni di accompagnamento alla pensione
Assegni straordinari di sostegno al reddito - Gli assegni straordinari sono misure di sostegno del reddito di accompagnamento alla pensione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.
Le somme in argomento sono inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente e rientrano, quindi, nell’ambito di applicazione del credito di cui all’art. 1 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, laddove icorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Prestazione di esodo per i lavoratori prossimi a pensione - Anche a tale prestazione di esodo, che ha lo scopo di attuare nei casi di eccedenza di personale interventi in favore dei dipendenti più prossimi alla pensione, si applica il regime della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Pertanto, trova applicazione il credito in argomento, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Prestazioni pensionistiche
Fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio in argomento sono ricomprese le prestazioni pensionistiche complementari e le pensioni integrative qualificate come fondi di previdenza complementare.
Tali ultime prestazioni a carattere integrativo sono corrisposte dall’INPS in favore degli ex dipendenti. L’Istituto provvederà, pertanto, a corrispondere il beneficio al verificarsi delle condizioni richieste, ai titolari delle pensioni integrative di categoria 094-PI.
Gli Enti, diversi dall’INPS, erogatori di prestazioni complementari o integrative provvederanno all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del Casellario Centrale Pensioni per l’anno corrente.
Pluralità di sostituti di imposta - Può verificarsi il caso di un assicurato che abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto anche un rapporto di lavoro nell’anno 2014.
In tali ipotesi se il percettore di prestazioni previdenziali presenta il CUD l’Istituto terrà conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante dovrà essere detrattoquanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta. Nel caso in cui non venga prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’INPS determinerà la spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a propria disposizione.