Circolare 10/E 2014: Chiarimenti in materia di reddito di impresa e di lavoro autonomo
La circolare 10/E del 2014 contiene le risposte dell'Agenzia delle Entrate a numerosi dubbi interpretativi.
Di seguito alcuni dei chiarimenti in ambito di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo.
Deducibilità perdite su crediti
L'Agenzia chairisce che, a seguito della modifica normativa all'art. 101 comma 5 del TUIR, gli elementi certi e precisi necessari per la deduzione della perdita su crediti, sussisitono anche quanto la perdita su crediti viene rilevata a seguito di prescrizione del credito stesso. Viene ricordato inoltre che tale modifica produce i suoi effetti dalla data di entrata in vigore della Legge n. 134 del 2012, ovvero dal periodo di imposta in corso alla data del 12 agosto 2012.
In ogni caso è da considerare corretto il comportamento del contribuente che già prima del periodo di imposta in corso al 12 agosto 2012 ha dedotto le perdite nel periodo di prescrizione del credito.
Rivalutazioni
L'Agenzia chiarisce che non è consentito effettuare una rivalutazione ai sensi della Legge di Stabilità per il 2014 (art. 1 c. 143 della Legge n. 147/2013) con rilevanza solo civilistica senza il versamento dell'imposta sostitutiva.
Si ricorda invece che nell'ultima legge di rivalutazione (art. 5 del D.L. n. 185/2008) era prevista la possibilità di effettuare una rivalutazione solo civilistica e la possibilità di versare l'imposta sostitutiva ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore iscritto in bilancio.
Perdita totale dei cespiti a seguito di eventi calamitosi
Viene precisato che le immobilizzazioni materiali perdute a causa di eventi estranei all'attività ordinaria dell'impresa sono da considerare come alienate. Pertanto le eventuali sopravvenienze passive rilevate in seguito alla perdita totale dei beni strumentali (contabilizzate tra gli oneri straordinari) e le eventuali sopravvenienze attive rilevate a seguito di eventuali rimborsi a titolo di risarcimento danni (contabilizzate tra i proventi straordinari), anche se classificate tra i componenti straordinari di reddito, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
Rimanenze
Le riduzioni di valore di beni merce valutati a costi specifici non hanno rilevanza fiscale, posto che l'art. 92 del TUIR impone per tali beni un valore minimo rappresentato dal costo. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, per coerenza, anche gli eventuali maggiori valori imputati in aumento dell'onere sostenuto per l'acquisto di beni merce, valutati a costo specifico, sono da considerare fiscalmente neutrali.
Leasing
Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta, la deduzione dei canoni di leasing relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1 gennaio 2014 deve avvenire in un periodo minimo pari alla metà del periodo di ammortamento ovvero in 2 anni.
IMU
Deducibilità IMU su immobili strumentali e IMU versata tardivamente
La Legge di Stabilità 2014 ha previsto che l'IMU relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai soli fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 30% per il periodo di imposta 2013 e nella misura del 20% dal periodo di imposta 2014.
Si considerano strumentali gli immobili utilizzati in modo esclusivo per l'esercizio dell'arte e della professione o dell'impresa: sono peranto esclusi gli immobili ad utilizzo promiscuo.
Ulteriore precisazione in ambito IMU: la deducibilità dell'IMU ha effetto a decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2013. Ai fini della determinazione del reddito di impresa si applica l'art. 99 del TUIR, secondo cui "le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento". Pertanto è costo deducibile l'IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31.12.2013 a condizione che sia stata anche pagata.
In conclusione l'IMU relativa al 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile, mentre l'IMU relativa al 2013 versata tardivamente nel 2014 è un costo di competenza 2013 indeducibile nel 2013 in assenza del pagamento e deducibile nel 2014 all'atto del pagamento.