Contributi INPS 2013 per artigiani e commercianti
L'INPS ricorda, con la sua circolare 24 dell'8 febbraio 2013, le novità e caratteristiche della contribuzione 2013 IVA per Artigiani e Commercianti ( ea ssimilatio).
La circolare si articola nei nuemrosi aspetti della materia, di cui sintetizziamo solo pochi aspetti salienti, rinviando per dettagli alla lettura della circolare stessa:
- Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
- Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale.
- Massimale di reddito annuo imponibile.
- Contribuzione a saldo
- Imprese con collaboratori.
- Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo
- Termini e modalità di versamento.
Tanto epr iniziare vale la pena ricordare che (a seguito dell'’art. 24, comma 22 del D. L. n. 201 del 2011, converito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214) con effetto dal 1 gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 %.
Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l’anno 2013, sono pari alla misura del 21,75 %.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2013, le disposizioni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto.
Contribuzione IVS sul minimale di reddito.
Per l'anno 2013, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.357,00.
La riduzione contributiva al 18,75 % (artigiani) e al 18,84 % (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:
Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale e Massimale di reddito annuo imponibile
Il contributo per l’anno 2013 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2012 per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.357,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 45.530,00.
Per i redditi superiori a € 45.530,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438. Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:
Per l'anno 2013, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00 (€45.530,00 più € 30.353,00). Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.