Diritto

Piccolo imprenditore agricolo: iscrizione al Registro Imprese


Il Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n.77217 dell'8 maggio 2014 è intervenuto in risposta a un quesito riguardante l'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro delle Imprese per gli imprenditori agricoli esercenti l'attività di vendita dei prodotti agricoli provenienti dai propri fondi.

Nello specifico un'amministrazione locale aveva evidenziato il caso di un soggetto che aveva dichiarato di non essere obbligato all'iscrizione presso la sezione speciale del Registro in discorso in quanto presentava un fatturato annuo inferiore ai settemila euro.

Il MInistero ha ricordato che l'art.4,co.1, del Dlgs 228/2001nel disciplinare l’esercizio dell’attività di vendita degli imprenditori agricoliI dispone l’obbligatorietà per gli stessi dell’iscrizione nel registro delle imprese.

Inoltre, è stato evidenziato che sebbene l'art.2, co.3, della Legge 77/1997 preveda l'esenzione dal Registro delle Imprese da parte dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o che prevedano di realizzare un volume di affari non superiore a 7000 euro, tale esenzione non può essere applicata nel caso di vendita su aree pubbliche

In conclusione...

L’agricoltore che opera in regime di esonero (volume di affari inferiore a 7.000 euro all’anno e costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli deve obbligatoriamente essere iscritto al Registro delle Imprese qualora intenda esercitare la vendita diretta dei propri  prodotti su aree pubbliche.