Fisco

Rivalutazione beni di impresa: imposta sostitutiva entro il 16 giugno 2014


La legge di stabilità per l'anno 2014, (legge 147 del 27 dicembre 2013) ai commi da 140 a 146 ha previsto una nuova rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni (collegamento e controllo), esclusivamente per le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

La rivalutazione deve essere effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 e appartenenti alla stessa categoria omogenea

Legge di Stabilità 2014 prevede per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale dei valori di rivalutazione dei beni d'impresa e per l'affrancamento della riserva:

  • 3 rate annuali, senza interessi
  • compensazione con con eventuali crediti disponibili
  • scadenza della prima rata "entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte usi redditi relative ai periodi d’imposta successivi” (16 giugno 2014, 16 giugno 2015 e 16 giugno 2016)

Il comma 11 dell’art. 4 del D.L. 66 del 24 apirle 2014 ha sostituito il comma 145 con il seguente: "Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. 

In sostanza il Dl 66/2014 elimina la possibilità di rateizzare l'imposta sostitutiva prevedendo un'unica rata con scadenza 16 giugno 2014 e mantenendo la possibilità di effettuare la compensazione.

Aliquote imposta sostitutiva previste dalla legge di stabilità 2014 e non modificate dal Dl 66/2014:

  • beni ammortizzabili: 16%
  • beni non ammortizzabili: 12%
  • affrancamento riserva da rivalutazione: 10%