Fisco

Circolare 10/E 2014: accertamento e mediazione tributaria


La circolare 10/E del 2014 contiene le risposte dell'Agenzia delle entrate ai numerosi quesiti posti dalla stampa specializzata. In particolare la circolare contiene risposte in merito a:

  1. ACCERTAMENTO 
  2. MEDIAZIONE TRIBUTARIA E CONTENZIOSO 
  3. SOCIETÀ DI COMODO
  4. PERDITE SU CREDITI 
  5. RIVALUTAZIONI 
  6. REDDITO D’IMPRESA
  7. DETRAZIONI E RIMBORSI D’IMPOSTA 
  8. FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI  
  9. COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA 
  10. DETRAZIONI E RIMBORSI D’IMPOSTA
  11. INDAGINI FINANZIARIE E SUPER-ANAGRAFE DEI CONTI 
  12. REDDITOMETRO
  13. ATTIVITA’ FINANZIARIE DETENUTE ALL’ESTERO

In questo articolo poniamo l'attenzione sui quesiti posti in merito all'accertamento a alla mediazione tributaria.

Accertamento

Giudizi avverso gli accertamenti esecutivi

Domanda

Con l’introduzione dell’accertamento esecutivo la pretesa erariale non è più seguita da iscrizione a ruolo e cartella. Nel caso in cui si ritenga che l’ufficio abbia sbagliato a richiedere somme in pendenza di giudizio di secondo grado o di legittimità (ad es. perché calcola erroneamente i 2/3 o perché non applica correttamente la sentenza di primo o secondo grado di parziale accoglimento del ricorso/appello del contribuente) come può difendersi il contribuente atteso che non viene notificata più alcuna cartella?

Risposta

Nei giudizi avverso accertamenti esecutivi, l’Ufficio riscuote le somme dovute a seguito di sentenza notificando al contribuente un’intimazione di pagamento. Fermo restando che il contribuente può chiedere all’Ufficio il riesame dell’atto in autotutela, l’intimazione può essere impugnata (previo svolgimento del procedimento di mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a ventimila euro) con ricorso alla Commissione tributaria provinciale per vizi propri dell’atto, come nel caso di errore di calcolo nella determinazione degli importi dovuti a seguito della sentenza.

Mediazione tributaria e accertamento

Impugnazione della cartella di pagamento

Domanda

L’impugnazione di cartella di pagamento sia per vizi imputabili all’attività dell’Agente della riscossione sia per vizi imputabili all’Agenzia delle Entrate comporta la chiamata in causa di entrambi. Tuttavia, quando tale controversia è di valore non superiore a 20 mila euro è soggetta alla mediazione. Nella circolare 9/E del 2012 era stato indicato che, in ogni caso, la costituzione in giudizio deve avvenire al termine della fase di mediazione e, quindi, di fatto ben oltre i 30 giorni dalla notifica dell’atto all’Agente della riscossione. Alcuni difensori di Agenti della riscossione, in tali ipotesi, eccepiscono la tardività della costituzione, non essendo l’Agente delle riscossione soggetto ad alcuna sospensione legata alla mediazione. Come suggerisce di procedere l’Agenzia? 

Risposta

Si confermano, al riguardo, le indicazioni fornite con la circolare 9/E del 19 marzo 2012, il cui contenuto è stato condiviso da Equitalia. Si ribadisce, quindi, di ritenere infondata la questione di tardività della costituzione in giudizio, qualora erroneamente rilevata.

Mediazione e tentativo obbligatorio di adesione

Domanda

Come si concilia la mediazione per accertamenti derivanti da rettifiche derivanti dall’applicazione delle nuove regole contenute nell’articolo 38 del Dpr 600/1973 dato che l’accertamento sarà emesso solo in seguito al tentativo obbligatorio di adesione durante il quale il contribuente avrà già provato a documentare quanto contestato dall’ufficio? In altre parole, l’ufficio in quale altro modo potrà considerare gli stessi elementi che, in sede di adesione, hanno comunque condotto ad un accertamento nel quale per espressa previsione della circolare 24/E del 2013 devono essere contenute le motivazioni del rigetto delle citate difese?

Risposta

Il procedimento di mediazione è obbligatorio per tutte le controversie tributarie di valore non superiore a 20 mila euro, senza che rilevi la circostanza che l’atto impugnato sia stato preceduto o meno da contraddittorio col contribuente. Questa scelta legislativa non è priva di significato, considerato che l’impugnazione può risultare fondata, anche solo parzialmente, e quindi “mediabile”, per motivi non esaminati in sede di precedente contraddittorio, che possano trovare nuova o più adeguata rappresentazione nel ricorso del contribuente o per vizi formali dell’atto impugnato o ancora per sopravvenute modifiche normative o per nuovi orientamenti giurisprudenziali o di prassi.