Fisco

Abitazione principale e detrazione di interessi passivi su mutui: i chiarimenti dell'Agenzia


In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di Irpef, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.

In questa sede ci soffermiamo in particolare sulla detrazione del 19% degli interessi passivi (ed oneri accessori) maturati su mutui contratti per l'acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera b) del TUIR.

Acquisto di immobili da accorpare catastalmente

Il caso in questione riguarda l'acquisto di un'unità immobiliare, ad ampliamento della propria abitazione principale, per cui il contribuente ha stipulato un nuovo mutuo ipotecario. In seguito all'acquisto avviene la variazione catastale dell'unità immobiliare, che viene adibita anch'essa ad abitazione principale.

Il quesito riguarda la possibilità di detrarre dall'Irpef gli interessi passivi maturati sul secondo mutuo e con che modalità.

L'Agenzia in merito ha precisato che, il contribuente può detrarsi gli interessi passivi maturati sul mutuo contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare adiacente all'abitazione principale, solo successivamente alla variazione catastale, da cui risulti l'accorpamento delle due unità in un'unica abitazione principale.

Rimangono, invariate, le disposizioni in merito a:

  • importo massimo detribile: pari a 4.000 euro (riferito all'ammontare complessivo degli interessi su entrambi i mutui)
  • limiti temporali: l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto; l'acquisto deve avvenire nell'anno precedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo
  • il contratto di acquisto, il contratto di mutuo ovvero altra dichiarazione rilasciata dalla banca devono attestare che il mutuo stesso sia stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale; diversamente il contribuente deve presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Mutuo per la costruzione dell'abitazione principale - coniuge a carico

La circolare dell'Agenzia precisa che, in caso di mutuo stipulato per la costruzione dell'abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge.

Ai sensi dell'art. 15 comma 1-ter del TUIR, infatti, è riconosciuta una detrazione dall'Irpef pari al 19% degli interessi passivi su mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell'abitazione principale, corrisposti dal contribuente, per un importo non superiore a 2.582,28 euro. La disposizione non contempla la seguente facoltà prevista invece per gli interessi passivi sui mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale: ciascuno dei coniugi cointestatari del mutuo può detrarsi solo la propria quota di interessi, ma nel caso in cui uno dei due sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote.