Fisco

Circolare 11/E: Alternatività IRPEF-IMU


L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 11/E del 21 maggio 2014 chiarisce alcune questioni interpretative in materia di IRPEF, tra cui il rapporto "IMU-IRPEF".

Tra le questioni affrontate vi è quella dell’applicazione per il 2013 dell’effetto di sostituzione IMU-IRPEF, alla luce delle modifiche normative che hanno riguardato il versamento dell’IMU dovuta per il medesimo anno.

Applicazione dell’effetto di sostituzione per il 2013

In particolare l'Agenzia chiarisce che per l’anno 2013 l'effetto sostitutivo si applica in tutte le ipotesi in cui è dovuta l’IMU, sia nel caso di pagamento della prima e/o seconda rata e sia nel caso di versamento della c.d. “mini-IMU”.

Lo stesso principio si applica, inoltre, nel caso in cui l'IMU non sia stata versata per effetto dell’applicazione di detrazioni o nel caso o nel cado di importo inferiore al minimo, in quanto ciò che determina l’applicazione della regola è la circostanza che la stessa imposta sia dovuta.

Immobili situati nel medesimo comune dell’abitazione principale

La regola di alternatività “IMU-IRPEF” non trova applicazione, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 717 L. 147/2013, per gli immobili ad uso abitativo non locati ubicati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale del contribuente, il cui reddito concorre alla formazione del reddito imponibile  nella misura del 50%.

Oggetto di chiarimento è la nozione di abitazione principale.

l Dipartimento delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate, ritiene che il concetto utile al fine di individuare l’abitazione principale è la definizione contenuta al comma 3-bis dell’articolo 10 DPR 917/1986, secondo cui la stessa è costituita dall’abitazione “nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

In altri termini, ciò che determina l’applicazione di tale imposizione è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento di un immobile, quindi produttivo di reddito, non locato ed ubicato nello stesso Comune ove è situata l’abitazione principale dello stesso contribuente.

Il chiarimento riporta alcuni esempi:

  • Contribuente che detiene, in base ad un contratto di locazione, un immobile adibito a propria abitazione principale ed è titolare di un altro immobile abitativo non locato, ma ubicato nello stesso Comune,assoggettato a IMU. In questo caso non concorre, ai fini Irpef, neanche il 50% del reddito di quest’ultimo immobile, in quanto la propria abitazione principale ai fini della sua dichiarazione non produce alcun reddito.
  • Contribuente che dimora abitualmente in un immobile posseduto a titolo di proprietà e che, nello stesso comune, possiede a titolo di proprietà un’unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU: questi dovrà far concorrere il reddito di quest’ultima unità abitativa alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%.
  • contribuente che abbia la propria dimora abituale in un fabbricato rurale abitativo posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e che possegga, nello stesso comune, un’altra unità immobiliare ad uso abitativo non locata assoggettata all'IMU: si applica la - per l'altra uinità immobiliare non locata - lo stesso regime di imponibilità IRPEF del 50%.