Circolare 11/E: redditi esteri ed applicazione delle retribuzioni convenzionali
L'Agenzia delle Entrate in data 21 maggio ha pubblicato la Circolare n.11 recante "questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti". Analizziamo in questa sede la questione riguardante i redditi esteri e le applicazione delle retribuzioni convenzionali .
Quesito
Un lavoratore dipendente, residente in Italia, ha svolto, per un periodo superiore a 183 giorni, la prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In tale ipotesi, è tenuto a dichiarare i redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, se il datore di lavoro è estero e non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi?
Risposta
L’articolo 3, comma 1, del TUIR, statuisce che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri indicati nell’art. 10 ….”. Come si evince dalla lettera della norma, per i residenti l’obbligo di dichiarare, nel nostro Paese, i redditi ovunque prodotti ricade sul soggetto titolare dei redditi stessi. Si conferma, pertanto, quanto affermato con la circolare n. 50/E del 2002, par. 18, in cui è stato precisato che il soggetto residente che versi nelle condizioni previste dall’articolo 51, comma 8-bis), del TUIR, è tenuto a dichiarare il reddito convenzionale nella misura in cui è definito annualmente con il decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del Lavoro e delle politiche sociali), ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi.
Da ricordare...
Le retribuzioni convenzionali consistono in importi forfetari determinati sulla base delle retribuzioni previste nei contratti collettivi e vengono determinate annualmente con decreto ministeriale.
I contributi per le assicurazioni vengono calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali fissate entro il 31 gennaio di ogni anno, per settori omogenei, con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col ministro dell'Economia e delle Finanze, alla luce dei contratti collettivi nazionali di categoria. Qualora anche nello Stato estero tale assicurazione sia obbligatoria e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato a tali obblighi, il valore dei premi è ridotto in misura corrispondente.
Il ministro del Lavoro può, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.