Esenzione da ritenute d’acconto sulle provvigioni
La risoluzione n. 7/E del 7 febbraio dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come chiunque svolga attività di intermediazione assicurativa, con prestazioni “dirette” nei confornti delle imprese di assicurazione
- banche
- intermediari finanziari
- Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
- Poste italiane Spa
possa fruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto IRPEF o IRES prevista sulle provvigioni degli agenti e mediatori di assicurazione (articolo 25-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600). I beneficiari, tuttavia, devono essere iscritti al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi” e devono agire nell’ambito di un contratto di agenzia o mediazione con le imprese di assicurazione.
Esenzione, quando?
Ciò che rileva ai fini della risoluzione è la definizione di “intermediazione assicurativa” data dagli articoli 106 e 109 del Codice delle assicurazioni private, un’attività, cioè, riservata agli iscritti nel registro unico di cui all’articolo 109 e che non può essere esercitata da chi non è iscritto nel registro. Fondamentale, dunque, per l’esercizio di tale attività l’iscrizione al “Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi”.
Chi fa parte del Registro Unico?
Possono far parte del Registro Unico
- agenti
- mediatori
- altri soggetti tra cui le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare (SIM) autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane- Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144