INAIL: la nuova Guida su diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro per lo svolgimento dell’attività lavorativa domestica
Cosa fare prima dell'assunzione
... Per i lavoratori italiani o di paesi dell’Unione Europea
Cosa deve fare il lavoratore- Il lavoratore per essere assunto deve essere in possesso di alcuni documenti: il codice fiscale, un documento di identità e la tessera sanitaria (aggiornata e rilasciata dall’ASL).
Cosa deve fare il datore di lavoro - Il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver definito gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).
...Per i lavoratori extracomunitari
Se il lavoratore extracomunitario già risiede in Italia
Cosa deve fare il lavoratore: essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa; compilare insieme al datore di lavoro, il modulo Q per il contratto di soggiorno per lavoro. Tale modulo è scaricabile dai siti www.lavoro.gov.it www.solidarietasociale.gov.it,www.interno.ito dal sito dello Sportello Unico dell’Immigrazione della Prefettura di residenza.
Cosa deve fare il datore di lavoro: Il datore di lavoro deve stipulare con il lavoratore un contratto di soggiorno per lavoro, procedendo come segue: compilare e sottoscrivere, con il lavoratore straniero, il modulo Q ai fini del contratto di soggiorno per lavoro; inviare tramite raccomandata a/r l’originale del contratto di soggiorno (mod. Q) con allegata la copia di un proprio documento d’identità, allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di residenza; consegnare al lavoratore straniero una copia del contratto di soggiorno (mod. Q) e della ricevuta postale di ritorno, timbrata dallo Sportello Unico. Sulla ricevuta postale è necessario indicare cognome e nome del lavoratore con il quale è stato stipulato il contratto di soggiorno.
Se il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato in Italia
Cosa deve fare il lavoratore: dal momento in cui ottiene il visto d’ingresso, tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione, il lavoratore domestico dovrà:
- recarsi presso lo Sportello Unico e firmare il contratto e la richiesta di permesso disoggiorno, entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, e spedire il tutto alla prefettura conraccomandata a/r postale. (La Questura convocherà il cittadino extracomunitario per laconsegna del permesso di soggiorno);
- ritirare presso lo Sportello Unico anche una copia della Carta dei valori ed una guida alle leggi sull’immigrazione.
Cosa deve fare il datore di lavoro:Il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadinoextracomunitario residente all’estero, deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delDecreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda dinulla osta al lavoro.
Come presentare la domanda di nulla osta- la domanda può essere compilata e inviata esclusivamente via internet collegandosi al sito www.interno.it.
Come previsto, inoltre, nel contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà:
- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- impegnarsi a comunicare ogni variazione relativa al rapporto di lavoro;
- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dall’ASL di competenza (il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l’assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona).
L'assunzione
Con l’assunzione del collaboratore domestico, la famiglia si impegna a sottoscrivere e rispettare un regolare contratto di lavoro, comprensivo di diritti e doveri da entrambe le parti: il datore di lavoro e il lavoratore (o lavoratrice).
La comunicazione all’INPS- La comunicazione dell’assunzione è obbligatoria entro le 24 ore del giorno precedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. L’obbligo di comunicazione all’Inps esiste anche in fase di rinnovo, trasformazione e conclusione del rapporto di lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.
Da aprile 2011 per l’iscrizione e le eventuali variazioni il datore di lavoro domestico, potrà:
- avvalersi del Contact Center, al numero 803.164, fornendo telefonicamente i dati necessari;
- utilizzare l’apposita procedura internet di compilazione e invio on-line disponibile sul sito internet dell’Inps (www.inps.it).
Dimissioni, licenziamento e TFR
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro che impegna il lavoratore per più di 24 ore settimanali, presso lo stesso datore di lavoro, il preavviso dovrà essere:
- 15 giorni (fino a cinque anni di anzianità);
- 30 giorni (oltre i cinque anni di anzianità).
Per il rapporto di lavoro che impegna il lavoratore fino a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:
- 8 giorni (fino a due anni di anzianità);
- 15 giorni (oltre i due anni di anzianità).
Nel caso in cui il lavoratore decida volontariamente di licenziarsi (dimissioni), tali termini sono ridotti del 50%.
Trattamento di fine rapporto (TFR)- Quando finisce il rapporto di lavoro, per licenziamento o per dimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto alla liquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di poche ore a settimana.
Per calcolare le somme dovute (a titolo di trattamento di fine rapporto), bisogna tenere conto della retribuzione mensile, della tredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giorno e dorme in casa, dell’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
Occorre distinguere tre periodi, ai quali corrispondono tre diverse modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR):
- il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982;
- il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1989;
- il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.
Agevolazioni fiscali e contributi
In seguito all’iscrizione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico ed invia al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi dovuti. Il contributo è legato alla paga effettiva oraria e, nello specifico, agli elementi che compongono la paga oraria:
Agevolazioni fiscali-Il datore di lavoro che versa regolarmente all’Inps i contributi per colf o assistenti familiari può usufruire di agevolazioni fiscali relative ai contributi versati.
Contributi-Il datore di lavoro dovrà versare mensilmente al lavoratore i contributi, in relazione allaretribuzione stabilita.
Per calcolare i contributi l’Inps mette a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori unsoftware accessibile con il servizio: Simulazione Calcolo Contributi. Basta inserire i dati richiesti nei campi previsti e seguire le indicazioni specifiche.
Come pagare i contributi- I contributi si pagano entro i seguenti termini:
- per il primo trimestre, dal 1 al 10 aprile;
- per il secondo trimestre, dal 1 al 10 luglio;
- per il terzo trimestre, dal 1 al 10 ottobre;
- per il quarto trimestre, dal 1 al 10 gennaio.
I contributi possono essere versati esclusivamente con le seguenti modalità: utilizzando i bollettini MAV (pagamento mediante avviso);
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”.
- on-line sul sito internet Inps (www.inps.it), nella sezione Servizi on-line utilizzando la carta di credito;
- telefonando al Contact Center numero verde gratuito, utilizzando la carta di credito.
Si ricorda inoltre che ai lavoratori domestici in regola spetta la tredicesima mensilità
Indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore domestico ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni (escluse le domeniche e le festività infrasettimanali), che deve essere deciso al momento dell’assunzione tra il datore di lavoro e il lavoratore.
Nella guida sono presenti ulteriori informazioni riguardanti la malattia, gli infortuni e la maternità.