Cassazione: non si possono applicare gli studi di settore all'impresa in fase di start-up
Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate aveva spiccato un avviso di accertamento con il quale riprendeva a tasssazione i maggiori redditi, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, determinati applicando una percentuale di ricarico sul costo di produzione maggiore rispetto a quella adottata dalla società contribuente, ritenuta dal fisco incongruente se confrontata con il ricarico applicato dalle società del settore operanti nella medesima zona.
La società aveva proposto ricorso e la Comissione Tirbutaria Provinciale aveva annullato l'atto impositivo, decisione confermata anche dalla Commissione Tributaria Regionale.
I giudici di legittimità, con la sentenza n. 11883 del 27 maggio 2014, concordano con i giudici di merito affermando che l’impresa che giustifica i prezzi stracciati con la fase di start up sfugge all’accertamento mediante l’applicazione delle medie di ricarico del settore.
La Corte di Cassazione conferma infatti quanto enunciato dalla CTR ovvero che "in presenza di un giudizio di congruità dei ricavi con gli studi di settore, si sarebbe imposto che "gli elementi di abnormità e irragionevolezza evidenziati nell'accertamento siano di tale portata da privare di ogni attendibilità il risultato economico dichiarato, pur in presenza di una contabilità irreprensibilmente tenuta. Tuttavia, gli indizi indicati dall'ufficio, seppure considerati nel loro complesso, «non assurgevano a presunzione idonea a giustificare l'accertamento con metodo induttivo, avendo la contribuente contrapposto spiegazioni più che plausibili e dovendosi tenere conto del fatto che per una impresa edile nata nel 1999 non poteva essere stato facile conquistare fette di mercato se non a costo di praticare prezzi inferiori alla media»