Lavoro

Dipendenti pubblici prossimi alla pensione: incentivi all'esodo


L'INPS con Circolare n.63 del 19 magggio 2014 ha fornito chiarimenti in merito alle prestazioni a favore di lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici prossimi alla pensione al fine di incentivarne l'esodo.

L'Istituto ricorda che la disciplina di cui all’art. 4 della legge n. 92/2012, commi da 1 a 7-ter, trova applicazione per gli iscritti alle Casse Pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici che raggiungono i requisiti minimi contributivi ed anagrafici, previsti dalla vigente normativa ed adeguati agli incrementi alla speranza di vita, utili per il conseguimento della pensione entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Procedura di liquidazione

La prestazione è erogata, su richiesta del datore di lavoro, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 

La sede INPS competente per la Gestione Dipendenti Pubblici, accertata la presenza dei requisiti di legge previsti per la concessione della prestazione, provvede alla determinazione dell’importo che sarà erogato a cura dell’INPS.

Modalità di calcolo della prestazione

Il valore della prestazione è pari all'importo del trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima, in base alle regole vigenti, esclusa la contribuzione figurativa correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.

Eventuali benefici pensionistici utili per il diritto e la misura, previsti da specifiche disposizioni legislative devono essere valutati ai fini del diritto e della determinazione dell’importo pensionistico. Sull’importo della prestazione non è attribuita la perequazione automatica, non spettano i trattamenti di famiglia (ANF), non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri. In particolare, per i riscatti e le ricongiunzioni il pagamento deve essere interamente effettuato prima dell’accesso alla prestazione.

Accesso alla prestazione con età inferiore a 62 anni

Per i soggetti iscritti anteriormente al 1° gennaio 1996 che accedono alla pensione anticipata con un’età inferiore a 62 anni, si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.

Qualora alla data di decorrenza della pensione anticipata, il lavoratore abbia perfezionato il requisito anagrafico di 62 detta riduzione non opererà.

La prestazione non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti vieneliquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione figurativa correlata, versata in favore del lavoratore durante il periodo di erogazione della prestazione.

Pagamento della prestazione

Il pagamento della prestazione avviene con la procedura di pagamento delle pensioni. Il pagamento delle prestazioni è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, anche per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, come per la generalità delle pensioni pagate dall’INPS, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.