Cassazione: accertamento induttivo basato sul solo scostamento
Con l'Ordinanza n. 10040 dell'8 maggio 2014 la Cassazione ha stabilito che è legittimo l’accertamento induttivo basato sul solo scostamento dei ricavi, a carico del commerciante di prodotti di lusso.
Fatto: il ricorso è stato presentato dagli eredi di un farmacista che vendeva prevalentemente prodotti con un ricarico maggiore rispetto a quelli erogati dal Servizio sanitario nazionale, l'attività veniva svolta in un locale grande e con numerosi dipendenti.
Viene ritenuto corretto il verdetto della CTR, poiché l’accertamento emesso dall'Ufficio si è fondato sullo scostamento fra valore dichiarato e valori rilevati dallo studio di settore, ma sono stati esaminati contemporaneamente, come ulteriori elementi di prova:
- la situazione patrimoniale della farmacia
- l'immobile nel quale veniva esercitata l'attività
- il numero di dipendenti della farmacia stessa
- l’importo del costo del venduto e dei ricavi dichiarati
Gli elementi esaminati portano ad affermare “la corretta collocazione dell’esercizio farmaceutico nella fascia prevista dagli studi di settore”, in particolare nel settore della vendita di prodotti per i quali vi era un ricarico maggiore rispetto a quello dei farmaci dispensati dal SSN.
La Suprema Corte di Cassazione ricorda nell'Ordinanza "che l'accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate".