Detrazioni per spese sanitarie: i chiarimenti dell'Agenzia delle entrate
In data 21 maggio 2014 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 11/E, recante chiarimenti a questioni interpretative in materia di Irpef, prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e altri soggetti.
La Circolare si articola nel modo seguente:
- Questioni in materia di redditi:
- IMU-IRPEF
- Canoni di locazione non riscossi
- Sisma Emilia-Romagna - contributo autonoma sistemazione
- Redditi esteri ed applicazione delle retribuzioni convenzionali
- Spese sanitarie
- Interessi passivi per mutui
- Recupero del patrimonio edilizio
- Acquisto mobili ed elettrodomestici
- Riqualificazione energetica
In questa sede ci soffermiamo in particolare sulle detrazioni delle spese sanitarie ai sensi dell'art.15, comma 1, lettera c) del TUIR.
I casi prospettati riguardano le spese per osteopata e quelle per prestazioni rese dal biologo nutrizionista.
Spese per osteopata
Il Ministero della Salute si è espresso precisando che la figura dell'osteopata non rientra tra le professioni sanitarie riconosciute (vedi elenco sul sito del Ministero stesso), per cui le spese per prestazioni di osteopatia sono detraibili solo se rese da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute; non sono detraibili se rese da osteopati.
Spese per biologo nutrizionista
Sempre il Ministero della Salute ha sottolineato che, pur essendo il medico il solo professionista abilitato ad effettuare diagnosi finalizzate all'elaborazione di diete, il biologo svolge attività attinenti alla tutela della salute e rientra nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Le spese sostenute dal contribuente per visite nutrizionali, documentate da certificazioni rilasciate dal biologo, in cui risulti la prestazione sanitaria resa, sono detrabili ai sensi del citato art. 15 del TUIR, anche in assenza di prescrizione medica.
Si ricorda che..
Il contribuente, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, ha diritto ad una detrazione ai fini Irpef, pari al 19% delle le spese sanitarie sostenute nel periodo d'imposta di riferimento e relative all’acquisto di medicinali, sulla parte che supera la franchigia di 129,11 euro.
Per quanto riguarda l'acquisto di medicinali la spesa deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”) in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.