Lavoro

I chiarimenti dell'INAIL sulle Co.Co.Pro. alla luce della Riforma del Lavoro


In considerazione delle modifiche apportate alla disciplina delle collaborazioni a progetto dalla recente Riforma del lavoro, di cui alla legge 92/2012, l'INAIL ha ritenuto necessario fornire nuove istruzioni a modifica ed integrazione dell'ultimo intervento in materia da parte dell'Istituto, risalente ormai a diversi anni fa (si tratta della Circolare INAIL n. 22/2004).

Le modifiche alla disciplina delle collaborazioni a progetto

L'analisi dell'Istituto prende spunto dalla lettura coordinata del nuovo dettato dell'art. 61, comma 1, decreto legislativo 276/2003, come introdotto dall'art. 1, comma 23, lettera a), legge 92/2012, e della Circolare n. 29/2012 del Ministero del lavoro:

«ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center "outbound" per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Vengono quindi posti in evidenza i seguenti principi:

  • i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore: è stato abrogato, con effetto dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge 92/2012, il riferimento ai "programmi di lavoro o fasi di essi"

  • il progetto deve essere funzionalmente collegato ad un risultato finale, che deve essere esplicitamente (anche nella forma) individuato unitamente al contenuto caratterizzante della prestazione, idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente oggettivamente verificabile

  • il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, ma deve essere necessariamente dotato di specificità ed autonomia di contenuti ed obiettivi, anche trattandosi di attività rientranti nell'oggetto sociale del committente

  • il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi (consistenti nella mera attuazione delle direttive impartite dal committente, senza alcun margine di autonomia del collaboratore) o ripetitivi

e per concludere la descrizione delle novità introdotte dalla Riforma si ripropone l'elenco delle attività che il Ministero del lavoro, nella sua Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, ritiene "difficilmente inquadrabili in un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto":

  • addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
  • addetti alle agenzie ippiche
  • addetti alle pulizie
  • autisti e autotrasportatori
  • baristi e camerieri
  • commessi e addetti alle vendite
  • custodi e portieri
  • estetiste e parrucchieri
  • facchini
  • istruttori di autoscuola
  • letturisti di contatori
  • magazzinieri
  • manutentori
  • muratori e qualifiche operaie dell'edilizia
  • piloti e assistenti di volo
  • prestatori di manodopera nel settore agricolo
  • addetti alle attività di segreteria e terminalisti
  • addetti alla somministrazione di cibo e bevande

Le ipotesi di conversione in rapporto di lavoro subordinato

La legge 92/2012, tuttavia, non è limitata a modificare in senso più restrittivo la disciplina delle collaborazioni a progetto specificandone in maniera più stringente i requisiti oggettivi, ma ha altresì aggiunto, con norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 24, legge 92/2012), che l'art. 69, comma 1, decreto legislativo 276/2003 - secondo cui «i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto (...) sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto» - si interpreta «nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato» (presunzione assoluta di subordinazione): la mancanza assoluta del "progetto" determina pertanto, ipso facto, una presunzione legale assoluta (ovverosia, senza possibilità di fornire prova contraria) circa la natura subordinata del rapporto.

Qualora, invece, il "progetto" sia formalmente presente, ma nei fatti si sia in presenza di attività svolta con modalità analoghe a quelle del personale dipendente (ad esempio, nel caso dello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, come detto sopra), allora la presunzione di legge si attenua, concedendo al committente (e chissà se anche al collaboratore che abbia interesse a farlo) la possibilità di provare che il rapporto interessato rientra nell'ambito delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto.
In tal senso, infatti, dispone il nuovo periodo aggiunto all'art. 69, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003, dalla legge 92/2012: «salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» (presunzione relativa di subordinazione).

L'obbligo assicurativo ed il relativo premio

In relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto per l'attività di collaborazione, l'attuale disciplina, pur confermando la piena validità del previgente principio della "proporzionalità del corrispettivo alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito", sostituisce il parametro originario di riferimento che era individuato nei «compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto» con il nuovo rinvio ai «minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati» facendo espresso riferimento alla contrattazione collettiva.
Si è giunti addirittura a sostenere che in assenza di una contrattazione collettiva specifica il compenso non possa comunque «essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto».

Una volta determinato l'ammontare del compenso, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'obbligatorietà dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sulla base delle regole previste per i lavoratori parasubordinati dall'art. 5, decreto legislativo 38/2000, nonchè delle istruzioni di cui alla Circolare INAIL n. 22/2004 già richiamata), continueranno ad applicarsi le consuete modalità di calcolo, ripartizione e pagamento del relativo premio assicurativo:

  • il premio dovuto viene calcolato applicando sull'ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore (nel rispetto dei minimali e massimali previsti per il pagamento delle rendite erogate dall'Istituto, ai sensi dell'art. 116, D.P.R. 1124/1965) il tasso di premio attribuito dall'INAIL all'attività svolta

  • l'importo così ottenuto, maggiorato di un'addizionale dell'1%, viene ripartito nella misura di un terzo a carico del collaboratore e di due terzi a carico del committente

  • il versamento del premio complessivo resta a carico del committente, che dovrà provvedervi annualmente in sede di Autoliquidazione del premio INAIL