Chiarimenti in tema di “Aiuto alla crescita economica” (ACE)
L'Agenzia delle Entrate affronta nella circolare 12/E del 23 maggio una serie di chiarimenti applicativi sull’incentivo ACE, volto a favorire le imprese che si finanziano con capitale di rischio mediante una riduzione della imposizione sui redditi.
Tra i diversi chiarimenti forniti segnaliamo:
Soggetto che cambia la residenza portandola dall’estero in Italia
Rientra nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione una società estera che ha trasferito la propria residenza in Italia, dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.
A partire dal periodo d’imposta in cui acquisisce la qualifica di soggetto residente, la società potrà, pertanto, applicare le disposizioni contenute nel decreto ACE (comprese le disposizioni antielusive previste all’articolo 10), considerando tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
Ai fini della determinazione dell’agevolazione ACE, infatti, rilevano gli incrementi di capitale proprio realizzati a partire dal 2011 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), a nulla rilevando il fatto che l’impresa - per propria scelta o per mancanza dei presupposti richiesti ex lege - abbia o meno fruito dell’ACE nei precedenti esercizi.
Resta ferma l’impossibilità di beneficiare dell’agevolazione per i periodi d’imposta precedenti a quello in cui il soggetto si deve considerare, ai fini fiscali, residente in Italia.
Redditi determinati in maniera presuntiva: reddito minimo società di Comodo
Nelle ipotesi di soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del vigente disciplina delle società di comodo l’Agenzia conferma che qualora la base imponibile sia costituita dal reddito minimo presunto ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della L. n. 724 del 1994, questo deve essere ridotto delle eventuali agevolazioni fiscali spettanti (cfr. circolari n. 25/E del 4 maggio 2007 e n. 53/E del 21 dicembre 2009).
Pertanto, le società identificate come di comodo, nell’ipotesi in cui registrino una variazione patrimoniale rilevante ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, dovranno ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.
Conferimenti a fronte di delibere di delega agli amministratori
L’articolo 5, comma 2, lett. a) del decreto ACE prevede che quelli “eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.
Si ritiene necessario esaminare l’ipotesi in cui l’assemblea, con apposita delibera, abbia dato facoltà di aumentare il capitale al consiglio di amministrazione (c.d. delega agli amministratori), ai sensi degli artt. 2443 o 2481 del c.c., ovvero, al consiglio di gestione, prima del 2011, con successive deliberazioni da parte di questi ultimi.
Si ritiene che, in tali fattispecie, competa il beneficio collegato all’incremento di capitale proprio, in quanto il processo deliberativo può dirsi compiuto solo nel momento in cui il consiglio di amministrazione ovvero il consiglio di gestione abbia deliberato le caratteristiche dell’aumento di capitale (i.e. numero di azioni, prezzo, termini di sottoscrizione del nuovo capitale).
Infine la circolare affronta – nell’analisi della disciplina anti elusiva collegata – alcuni casi specifici quali:
- Accrescimento ACE generato esclusivamente dall’utile non distribuito
- Accrescimento ACE generato dalla conversione di prestiti obbligazionari
- Conferimenti in denaro ricevuti da soggetti non residenti
- Sterilizzazione dell’incremento di capitale proprio nell’ipotesi di
- incremento dei crediti da finanziamento
- Acquisto di partecipazione di controllo da soggetto non residente
Si ricorda che
ACE sta per “Aiuto alla crescita economica (ACE)”, ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Detto rendimento nozionale è stato fissato al 3% per i primi tre periodi d’imposta di applicazione della normativa in parola, mentre “per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l’aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento” (cfr. modifiche apportate dall’articolo 1, comma 137, lett. a) e b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Chi può beneficiare dell’ACE?
Possono beneficiare dell’agevolazione:
- le società e gli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), TUIR
- le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 1, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano.
- i soggetti IRPEF che, in regime di contabilità ordinaria - per natura o su opzione - esercitano attività d’impresa. (Per tali soggetti sono previste specifiche modalità di funzionamento dell’agevolazione)
Come si calcola l’agevolazione?
Per i soggetti IRES, ai sensi di quanto disposto all’articolo 5 del decreto ACE, la variazione in aumento di capitale proprio che assume rilevanza agli effetti della disciplina è l’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio.
L’incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato, ai sensi dell’articolo 5 del decreto ACE, da:
A. incrementi
- conferimenti in denaro;
- utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
B. decrementi
- riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate.
I conferimenti in denaro assumono rilievo dal momento dell’effettivo versamento, gli accantonamenti di utili, assumono rilievo dall’inizio del periodo d’imposta in cui viene assunta la relativa delibera. Va da sé che anche la distribuzione di riserve di utili assume rilievo, quale riduzione del capitale proprio, a partire dall’inizio del periodo d’imposta in cui la stessa viene assunta.
Dopo aver determinato il reddito complessivo netto - già ridotto di eventuali perdite pregresse – e, laddove l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
Il meccanismo di funzionamento, incentrato sulla riportabilità illimitata delle eccedenze di rendimento nozionale, impone l’uso obbligatorio dell’ACE fino a concorrenza del reddito complessivo netto del periodo d’imposta cui si riferisce: ecco perchè nei predetti limiti, eventuali quote di ACE non utilizzate non potranno essere riportate nei periodi d’imposta successivi.