INPS: chiarimenti su ASpI e apprendistato
L'INPS con messaggio n. 4152 del 17 aprile 2014 descrive le disposizioni,di interesse dell’Istituto stesso, contenute nel DL n. 34/ 2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Vengono così fornite le prime indicazioni in materia contributiva in relazione:
- ai contratti a tempo determinato;
- al contributo addizionale ASpI;
- allo sgravio contributivo in favore delle assunzioni di dipendenti in sostituzione di lavoratori in congedo
- all’apprendistato.
Contratti a tempo determinato
L’art. 1 del DL 34/2014 interviene sulla disciplina che regola la materia e fa venir meno - a far tempo dal 21 marzo 2014 - le ragioni giustificatrici del contratto a tempo determinato. Pertanto, è sempre consentita l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato, purché la durata complessiva del rapporto -comprensiva di eventuali proroghe - non superi trentasei mesi. La nuova previsione, che sostanzialmente generalizza la disciplina della cosiddetta “acausalità”, viene estesa anche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Contributo addizionale ASpI
La legge di riforma del mercato del lavoro, nell’introdurre un contributo addizionale, pari all’1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, stabilisce dei casi di esclusione e tra questi, le assunzioni a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
I datori di lavoro dovranno continuare a dare notizia della particolare tipologia assuntiva. Ne consegue che, per quanto sia venuta meno la causale ai fini della legittimità del contratto a tempo determinato, ove quest’ultimo venga stipulato in relazione a una sostituzione, i datori di lavoro dovranno continuare a compilare il flusso UniEmens secondo le indicazioni contenute nell’allegato tecnico, valorizzando l’elemento <Qualifica3> con il previsto codice A.
Apprendistato
L’articolo 2 del DL 34/2014 apporta correzioni alla disciplina dell’apprendistato, allo scopo di liberalizzare l’istituto contrattuale.
La più rilevante modifica riguarda l’abrogazione di tutte le norme che subordinavano l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma di una percentuale dei rapporti in essere.
L’eliminazione si riferisce sia alla soglia legale (per le aziende con oltre 9 dipendenti, stabilizzazione del 50% dei rapporti di apprendistato cessati nei 24 mesi antecedenti, limite che scendeva al 30% nei primi tre anni di applicazione della legge n. 92/2012), che a quella contrattuale prevista dalla contrattazione collettiva, per i datori di lavoro con un organico inferiore alle 9 unità.
Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:
- il piano formativo individuale dell’apprendista non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale, ossia quella che avrebbe dovuto essere erogata dalla Regioni;
- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
Restituzione del contributo addizionale ASpI: precisazioni - L’articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 prevede la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale ASpI (1,40%), nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine nonché nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine.
A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, a decorrere dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.
Da più parti è stato richiesto se la restituzione possa trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui l’assunzione successiva avvenga con contratto di apprendistato. L'Istituto ha chiarito che sembra possibile propendere verso l’applicabilità della disposizione di cui trattasi.
In merito alla possibilità di instaurare legittimamente contratti di apprendistato con soggetti che abbiano precedentemente prestato la loro attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro, si richiamano le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la risposta a interpello n. 8/2007 e con la circolare n. 5/2013.
Per quanto concerne le modalità di recupero del contributo addizionale dell’1,40%, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice causale “L810” - avente il significato di “recupero contributo addizionale articolo 2, c. 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92” - istituito[i] nell’elemento <CausaleAcredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.