MEF: emanata la circolare interpretativa sulla fatturazione elettronica
L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto nell'ordinamento italiano dai commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 244 del 24 dicembre 2007 come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10 del Dl 201 del 6 dicembre 2011.
La circolare Mef 1 del 31 marzo 2014 contiene chiarimenti in merito alle decorrenze degli obblighi di fatturazione elettronica:
- per i Ministeri, le Agenzie fiscali, gli Enti nazionali di previdenza e assistenza, si tratta del 6 giugno 2014
- per tutte le altre amministrazioni centrali del 6 giugno 2015
- per le amministrazioni locali dello stesso 6 giugno 2015
Le amministrazioni destinatarie di fatture elettroniche, hanno l'bbligo di inserire l’anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture nell’indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa) che a sua volta provvede ad assegnare un codice univoco ad ogni ufficio e a renderlo pubblico nel proprio sito (www.indicepa.gov.it).
Il codice univoco assegnato dall'IPA è uno dei dati essenziali da riportare obbligatoriamente sulla fattura elettronica senza il quale la fattura viene rifiutata dal sistema di intercambio (SDI).
La disposizione del comma 5 dell'art.6 del Decreto ministeriale 55 del 03 aprile 2013 stabilisce, proprio per l'essenzialità del codice univoco, che il termini entro il quale le amministrazioni pubbliche debbano inserire l'anagrafica dei propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche precede di tre mesi la data di decorrenza dell'obbligo.
Emissione della fattura elettronica
L'articolo 21 comma 1 del Dpr 633/72 prevede che "la fattura, cartacea o eltettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente".
La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica ai sensi del citato art. 21 Dpr 633/72, solo a fronte della ricevuta di consegna da parte del sistema di interscambio.
L'art. 1 comma 210 della legge 244/2007 prevede che "a decorrere dal termine di tre mesi della data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture e messe o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica".
Le fatture cartacee emesse nei confronti della P.A. anteriormente alla data di decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, saranno pagate comunque senza necessità di rimettere la fattura in formato digitale.
Impossibilità di inoltro al destinatario per cause tecniche
La circolare contiene inoltre delle precisazioni riguardanti tutti i casi in cui la fattura elettronica sia correttamente pervenuta al SDI ma risulti impossibile l'inoltro all'amministrazione committente.
Il sistema SDI effettua dei controlli prima di provvedere all'invio all'amministrazione e provvede a rilasciare al soggetto che ha inviato la fattura:
- ricevuta di consegna (inoltro positivo)
- notifica di mancata consegna (inoltro negativo)
Nel caso in cui il sistema di interscambio notifichi al fornitore il messaggio di mancata consegna della fattura elettronica quest’ultima la si considera ugualmente emessa e non è applicabile il divieto di pagamento.