Online la Guida alle sanzioni del Registro Imprese
In data 23 aprile 2014 è stata pubblicata sul sito della Camera di commercio di Torino la Guida alle sanzioni del Registro Imprese, aggiornata con le novità inerenti gli obblighi per Agenti e rappresentanti, le comunicazioni della Pec da parte di società e curatori fallimentari e gli adempimenti di iscrizione e deposito del bilancio di Aziende speciali e Istituzioni costituite da Enti locali.
La guida si articola in tre parti fondamentali:
- Sanzioni relative al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
- Sanzioni relative al Registro Imprese (RI)
- Casi particolari
Ai sensi dell'art. 9 D.P.R. n. 581/95, le sanzioni REA vengono applicate in caso di:
- denuncia tardiva di dati economici e/o amministrativi (oltre il termine di 30 giorni, come previsto dall’art.1 della Legge n. 630/1981)
- denuncia a rettifica di precedenti comunicazioni
- denuncia omessa
Le sanzioni relative al Registro Imprese, invece, vengono applicate in caso di domanda di iscrizione o di deposito nel Registro delle imprese oltre il termine previsto dalla legge, ossia per le imprese individuali entro 30 giorni dal momento della nascita, mentre per le società entro i termini e le modalità previste dal Codice Civile in base alla forma giuridica.
La domanda di iscrizione al Registro delle imprese priva di indirizzo PEC della società comporta la sospensione dell'iscrizione per 3 mesi, periodo entro il quale la società può integrare la domanda. Nel caso in cui la comunicazione non venga integrata, la società viene comunque iscritta al RI, ma ciascun soggetto tenuto all'adempimento, è assoggettato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 2630 c.c., ossia da 103 euro a 1.032 euro.