Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: Dl 66/2014
In attesa di un intervento normativo strutturale finalizzato alla riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro, l''articolo 1 del decreto 66/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile 2014, con riferimento al solo anno 2014, inserisce all'articolo 13 del TUIR (Dpr 917 del 1986), dopo il comma 1 il seguente comma:
"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
- a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro
- a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro."
Il credito di imposta è rapportato al periodo di lavoro nell'anno e si azzera qualora il reddito complessivo sia uguale o superiore 26.000 euro.
Esempio di determinazione del bonus:
Reddito complessivo 25.000 euro
Quota spettante (26.000 - 25.000)/2.000= 0,5x 640= 320
Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso.
il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali non si procede al versamento della quota determinata, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni.
L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD).
Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta riconoscono in via automatica il credito ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, a partire dal primo periodo di paga utile.
Per quanto riguarda i contributi non versati dai sostituti di imposta, l'INPS li recupera rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
Il decreto prevede anche che in relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito il "Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile".