Fisco

DL 66/2014 Ritenuta al 26% sui dividendi


L'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, prevede al co. 1 l'aumento della aliquota della ritenuta sui proventi di cui allart.44 del TUIR nonché dei redditi previsti dalla lettera da C-bis a C-quinquies  dell'art. 67 dello stesso TUIR, che viene innalzata dall’attuale misura del 20% (così fissata dall’art. 2 co.6 del DL 13 agosto 2001 n. 138 convertito con L. 14 settembre 2011 n. 148) al 26%.

La disposizione infatti, ricalcando il testo del citato art. 2, stabilisce che tale sia la misura delle ritenute “ovunque ricorrano” e con ciò modificando di fatto il disposto dell’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, che prevede l’applicazione della ritenuta in caso di distribuzione di dividendi a soci persone fisiche "non qualificati".

Nulla quindi varia con riferimento ai dividendi percepiti a fronte di partecipazioni qualificate.

Si ricorda che....

si considera partecipazione qualificata (ai sensi dell’art. 67, co.1 lett. C-Bis TUIR) il possesso di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5 TUIR, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché  diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni.  

Da quando si applica 

La disposizione si applica, per i redditi di capitale, stante il disposto del comma 6 dello stesso art.3, agli interessi, ai premi e a ogni altro provento, divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 2014 mentre il successivo co.7 lett. a) stabilisce, per i dividendi, il criterio di cassa, sancendo lo scatto della nuova aliquota per i dividendi percepiti a far data dal 1 luglio 2014.

Pertanto, qualora si procedesse a deliberare la distribuzione di dividendi prima del 1 luglio 2014 e prima di tale data ci fosse l’effettivo incasso da parte del socio persona fisica, l’aliquota di imposta da applicare ai dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate sarebbe ancora pari al 20%.

L’aliquota del 26% si rende applicabile invece, indipendentemente dalla data della delibera, per i dividendi percepiti successivamente al 30 giugno 2014.