Fisco

MISE: sanzioni art. 2631 c.c. omessa convocazione assemblea soci


Con la circolare n. 72265 emanata il 29 aprile 2014 il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso e invitato ad osservare, il parere del Ministero dell'interno che individua i soggetti ai quali è demandata la competenza in materia di sanzioni amministrative per omessa convocazione dell'assemblea dei soci (ex art. 2631 del codice civile).

Il disposto dell'articolo 17, comma 1 del Dpr 689 del 1981 individua "la competenza del prefetto in tema di applicazione di sanzioni amministrative in mancanza di un ufficio periferico al quale siano demandate le attribuzioni e i compiti dell'Amministrazione nel cui competenza rientra la materia al quale si riferisce la violazione".

Il Ministero dell'interno precisa che essendo la questione riconducibile alle proprie competenze, ritiene che gli organismi territoriamente competenti per le violazioni di cui all'articolo 2631 del codice civile, possano essere individuate nelle Camere di commercio.

L'orientamento del Ministero degli interini è il medesimo adottato dalla suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 27293 del 9 dicembre 2005 e n. 6559 del 20 marzo 2007, nelle quali viene affermato che "il potere di irrogare la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2631 c.c. risulta trasferito alle Camere di commercio, in quanto per effetto del D.lgs n. 112 del 1998, detti organismi sono subentrati in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, in precedenza svolte dagli Uffici Provinciali per l'Industria, il commercio e l'Artigianato".

Disciplina contenuta nell'articolo 2631 del codice civile:

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi
previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro.

Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. 

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.