Conti correnti esteri sotto i 10.000 euro fuori dal quadro RW
Con la conversione in legge (L. 28 marzo 2014, n. 50, in G.U., serie generale n. 74, del 29.3.2014) del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2014, si interviene nuovamente sugli obblighi di dichiarazione per le attività finanziarie detenute all’estero.
In particolare, viene modificato l’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990, stabilendo che “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro”.
Dal tenore letterale della norma, pare dunque derivarsi che:
- l’esclusione dall’obbligo è limitata ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero: ne consegue che le altre attività finanziarie e gli investimenti esteri rimarrebbero soggetti all’obbligo di compilazione del quadro RW senza alcun limite;
- il limite dei 10.000 euro riguarda il valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta e non sarà invece riferito al saldo del c/c bancario o del deposito alla fine del periodo d’imposta, ovvero alla movimentazione complessiva dell’attività nel corso dell’anno di imposta;
- nessuna soglia si applica alle attività patrimoniali e finanziarie diverse da conti correnti e depositi bancari.
Si rileva che il quadro RW accoglie i dati relativi alla liquidazione dell’IVAFE, per la quale rimane in vigore la soglia di 5.000 euro: sarà necessario prestare particolare attenzione in quanto si potrebbe verificare la situazione in base alla quale un conto corrente detenuto all’estero risulta soggetto all’IVAFE pur non raggiungendo le soglie modificate dalla L. 50/2014.
Resta infine da verificare se le norma in esame si applica già con riferimento all’anno 2013.