Lavoro

Fondazione Studi: il trattamento delle assenze nel rapporto di lavoro


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento riguardante il trattamento delle assenze nel rapporto di lavoro: in aggiunta alla disciplina prevista per le assenze derivanti da malattia, infortunio e maternità, le norme vigenti disciplinano una serie di fattispecie che il Legislatore ha ritenuto degne di specifica tutela in funzione della loro utilità sociale o della rilevanza nella vita personale del lavoratore.

Tabella riassuntiva

Tabella Fondazione studi

Congedo matrimoniale - In base a quanto previsto dal R.D.L. 1334/1937 è previsto, per gli impiegati che abbiano contratto matrimonio, un periodo di quindici giorni di calendario a titolo di congedo retribuito in aggiunta alle ferie annuali. Il trattamento retributivo, spettante al 100%, viene integrato parzialmente dall'INPS per un totale di sette quote giornaliere della normale retribuzione, ma solo per i lavoratori aventi qualifica di operaio. Il congedo non spetta ai lavoratori ancora in periodo di prova.

Assenze per motivi politici - L'art.51della Costituzione garantisce a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive il diritto a disporre del tempo necessario al loro svolgimento e a conservare il posto di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a concedere l'assenza, mentre, per quel che riguarda la retibuzione, in alcuni casi essa è a carico dell'ente presso cui il lavoratore svolge il suo mandato con conseguente rimborso della stessa al datore che la anticipa.

Assenze per  motivi sindacali - lo Statuto dei lavoratori prevede il diritto di riunirsi, anche durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta l'intera retribuzione.

Permessi elettorali - in occasione di ogni consultazione elettorale coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I relativi giorni di assenza sono retribuiti e considerati giorni di attività lavorativa.

Volontariato - i volontari hanno facoltà di chiedere al proprio datore di lavoro il permesso di assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento dell'attività di soccorso e assistenza in occasione di situazioni di emergenza ovvero per partecipare ad addestramenti ed esercitazioni. Tali permessi sono retribuiti per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi, estesi a 90 per anno in caso di catastrofi naturali, a 60 continuativi e fino a 180 giorni nell'anno per emergenze nazionali.

Sciopero - il diritto allo sciopero è tutelato  dall'art.40 della Costituzione e regolato dalla legge 146/1990. Per le assenze relative a questa fattispecie non è prevista retribuzione diretta nè maturano retribuzioni indirette.

Diritto allo studio - I lavoratori studenti hano diritto a turni di lavoro compatibili con la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami e non sono obbligati a svolgere prestazioni di lavoro straordinario o durante riposii settimanali. i permessi giornalieri necessari per sostenere prove di esame sono interamente retribuiti a carico del datore di lavoro e spettano per l'intera giornata a prescindere dalle ore effettive di impegno richieste dall'esame.

Congedi per la formazione - i lavoratori dipendenti che hanno almeno cinque anni di anzianità, possono chiedere una sospensione del rapporto di lavoro, in termini di aspettativa non retribuita, per congedi di formazione della durata massima di undici mesi nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Lavoratori portatori di handicap - i lavoratori portatori di handicap di grave entità possono usufruire a scelta, alternativamente di due ore giornaliere o di tre giorni al mese di permessi retribuiti. Parimenti il lavoratore che assiste un parente di terzo grado o affine entro il secondo grado portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto  a fruire di tre giorni al mese di permessi retribuiti in maniera continuativa o frazionata.

Donatori di sangue - Tutti i lavoratori subordinati che donano gratuitamente il sangue hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata lavorativa in cui effettuano il prelievo.

Congedi per esigenze familiari - I lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge, convivente o di un parente entro il secondo grado. E' inoltre possibile chiedere un periodo di congedo  non superiore a due anni di calendario durante il quale si ha diritto alla conservazione del posto ma non alla retribuzione, al computo nell'anzianità di servizio nè alla copertura contributiva.

Assenze ingiustificate

La mancata prestazione di servizio da parte del lavoratore non è ammessa ed è disciplinarmente sanzionabile. Bisogna distinguere la cd. assenza ingiustificata, che si verifica quando non sia stata consegnata, nei termini previsti, la prescritta comunicazione e/o documentazione giustificativa al datore di lavoro e l'assenza cd. arbitraria, che non ha in sè alcuna giustificazione.

Le conseguenze che ne derivano sono la perdita  della retribuzione differita e l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste, salvo in caso di necessità oggettivamente dimostrabili.