Lavoro

Contributi di solidarietà sui trattamenti pensionistici: modalità applicative


L'INPS con Messaggio n.9294 del 28 aprile 2014 ha fornito indicazioni in merito ai contributi di solidarietà.

L'Istituto ricorda che l’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147, istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie e sui vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive erogati dagli organi costituzionali, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Tale contributo si applica ai trattamenti lordi complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo, per la parte eccedente i limiti previsti, secondo la tabella seguente:

Il contributo opera a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie e le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali.

Trattamento fiscale del contributo

Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito in base al principio di competenza e ha effetto anche ai fini del calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef. Ai fini della presunta rilevazione del medesimo contributo nella prossima certificazione dei redditi – modello CUD/2015 – viene distintamente certificata la trattenuta che mensilmente l’Istituto opererà sui trattamenti pensionistici interessati al prelievo.