MISE: adempimenti registro imprese per istituzioni e aziende speciali
Con la, nella circolare 3669/C-2014 il MISE ha rilasciato alcune indicazioni operative riferite all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA e al deposito del bilancio d’esercizio da parte delle:
- istituzioni
- aziende speciali ex art. 114 del DLgs. 267/2000.
L’articolo 114, comma 5-bis del TUEL stabilisce che “le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il31 maggio di ciascun anno”.
Il Mise fa riferimento al principio della “tassatività delle iscrizioni" previsto:
- per il registro delle imprese dall’art. 2188 del codice civile
- per il REA dall’art. 9 del DPR 581/1995.
Tale principio implica che vadano iscritte, nei predetti registro e repertorio, solo le notizie e gli atti per i quali tale adempimento sia espressamente richiesto.
Pertanto gli adempimenti pubblicitari richiesti alle aziende speciali ed istituzioni sono:
- l’iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA “entro il 31 maggio di ciascun anno”
- il deposito del proprio bilancio nei predetti registro o repertorio entro la medesima data
Iscrizione
Il Ministero chiarisce che le imprese speciali devono essere iscritti con esclusiva modalità telematica nel Registro delle imprese mediante il modulo S1, mentre le istituzioni devono essere iscritte al REA mediante il modulo R.
I termini per iscrizione sono compresi tra il 1° gennaio e il 31 maggio di ciascun esercizio, rispetto agli “eventi intervenuti nell’anno precedente” (esercizio di nascita dell’impresa o dell’istituzione).
Adempimento:
- i dati da comunicare si riferiscono alla situazione in essere al 31 dicembre dell’anno di riferimento
- allegazione delle copie in formato PDF/A dell’atto costitutivo/statuto/delibera istitutiva e delle relative modifiche, sempre al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua l’iscrizione (tali atti non sono oggetto di pubblicità)
- la presentazione dei moduli per l’iscrizione è il legale rappresentante dell’impresa speciale o dell’istituzione. La presentazione può anche essere effettuata dal segretario dell’ente locale o il notaio che ha rogato l’atto.
- Sanzione: il mancato o ritardato adempimento entro il termine soggetto all’l’applicazione nei confronti del soggetto obbligato della sanzione amministrativa prevista:
- iscrizione nel Registro delle imprese dall’art. 2194 del Codice Civile. ammenda da 10 a 516 euro
- iscrizione nel REA sanzioni previste dalla L. 630/1981.
Successive modifiche e cancellazione
In caso di modifiche dei dati forniti in sede di iscrizione (entro il 31 maggio di ciascun anno) o di cancellazione dal registro delle imprese o dal REA l’iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall’evento (art. 18, comma 6 della L. 340/2000).
Deposito bilancio
La circolare del Mise contiene anche precisazioni in merito all’obbligo per le imprese speciali di depositare il bilancio d’esercizio nel Registro delle imprese utilizzando il formato elettronico XBRL
Allegati:
- Nota integrativa,
- Relazione sulla gestione degli amministratori
- Relazione dell’organo di revisione dell’azienda speciale
- delibera di approvazione del bilancio da parte dell’ente locale
Diversamente le istituzioni non sono obbligate ad utilizzare il formato XBRL per il deposito nel REA del bilancio.
Allegati:
- Nota integrativa
- Relazione sulla gestione degli amministratori
- Relazione dei revisori dei conti dell’ente locale
- -delibera dell’ente locale con cui si approva il bilancio dell’istituzione.