Diritto

Dl 66/2014: anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo della fatturazione elettronica


Il Decreto legge 66/2014, con l'articolo 25 per gli enti nazionali diversi dai ministeri dalle Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, anticipa la decorrenza dell'obbligo di accettare esclusivamente fatture elettroniche da parte dei propri fornitori.

L'obbligo di fatturazione elettronica è stato introdotto nell'ordinamento italiano dai commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 244 del 24 dicembre 2007 come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10 del Dl 201 del 6 dicembre 2011.

L'articolo 25 stabilisce che nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale (AID), al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013,  è anticipato al 31 marzo 2015.

Alla medesima data, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007.

Decorrenze degli obblighi di fatturazione elettronica attualmente in vigore:

  • per i Ministeri, le Agenzie fiscali, gli Enti nazionali di previdenza e assistenza, si tratta del 6 giugno 2014
  • per tutte le altre amministrazioni centrali - 31 marzo 2015 (decorrenza precedentemente prevista per il  6 giugno 2015)
  • per le amministrazioni locali dello stesso - 31 marzo 2015 (decorrenza precedentemente previstan per il 6 giugno 2015)

Elementi obbligatori da indicare nelle fatture elettroniche emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche per assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti:

  1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita' di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  2. il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3

Pagamento delle fatture: le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici sopra riportati (CIG e CUP). 

Si ricorda che...

Soggetti interessati

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

  • gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi
  • le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica
  • gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.