Contratto di solidarietà difensivo e maturazione delle ferie
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha risposto a un quesito in merito alla possibilità di maturare ferie con un contratto di solidarietà in corso.
Si ricorda che i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:
- mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale;
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione. Questa tipologia ha avuto, però, scarsissima applicazione.
La risposta al quesito
Durante il contratto di solidarietà le ferie maturano in proporzione all’effettivo orario di lavoro svolto dai dipendenti ai quali si applica il contratto stesso. Il criterio di maturazione, tuttavia, varia in funzione della tipologia di riduzione d’orario adottata.
Se la riduzione di orario è stabilita su base:
- giornaliera, ossia con contratto di solidarietà orizzontale: il lavoratore matura i ratei di ferie, ex festività e Rol in misura normale e la retribuzione percepita durante la fruizione delle ferie, maturate e godute in costanza di Cds, è posta a carico del datore di lavoro in proporzione alle ore lavorabili e a carico dell’ente di previdenza per la parte relativa alla retribuzione persa nei limiti della quota percentuale di intervento.
- settimanale, in modalità verticale con alternanza di giorni lavorati e giorni di inattività: i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno 15 giorni di attività lavorativa ad orario pieno;
- mensile, in modalità verticale con alternanza di settimane lavorate e settimane di sospensione: i ratei maturano soltanto nei mesi caratterizzati da almeno due settimane di attività lavorativa ad orario pieno.
L' integrazione salariale può riguardare esclusivamente le ferie maturate e usufruite nel corso di validità decreto di concessione del contratto di solidarietà. Occorre pertanto, nella gestione delle ferie, distinguere le ferie maturate in periodi anteriori all’inizio del contratto di solidarietà che non danno diritto all’integrazione salariale.
Non sono integrate le indennità per ferie non godute, ad esempio a seguito di cessazione del rapporto di lavoro e le ex festività, poiché non costituiscono un corrispettivo diretto e immediato della prestazione lavorativa.