Lavoro

Lavoro intermittente: nuove istruzioni per la comunicazione preventiva


Come noto, a partire dallo scorso 18 luglio i datori di lavoro che intendano avvalersi delle prestazioni di lavoro intermittente (da parte di lavoratori a chiamata già regolarmente assunti) devono adempiere al nuovo obbligo – introdotto dalla legge 92/2012 di Riforma del mercato del lavoro – della preventiva comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Nella sua attuale formulazione, infatti, l'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sancisce al nuovo comma 3-bis l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare preventivamente alla Direzione territoriale competente (con modalità semplificate, a mezzo SMS, fax o posta elettronica) l’inizio di ogni singola prestazione lavorativa – ovvero di ogni « ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni » – richiesta ai lavoratori intermittenti.

Ricordiamo che la violazione di tale obbligo (così come l'assenza di idonea e tempestiva comunicazione di modifica o annullamento di una comunicazione già trasmessa) è punita con la sanzione amministrativa da euro 400 a euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Sulla base delle prime istruzioni emanate con le Circolari 18 luglio 2012, n. 18, e 1° agosto 2012, n. 20, il Ministero del lavoro chiariva che “sino a nuove indicazioni” tale obbligo poteva essere soddisfatto con una semplice comunicazione, da inoltrarsi a mezzo posta elettronica (anche non certificata) o fax, utilizzando i recapiti istituzionali delle Direzioni territoriali del lavoro o, eventualmente, quelli appositamente creati da ciascuna Direzione.

La successiva Nota del Ministero del Lavoro del 9 agosto 2012 forniva le prime istruzioni tecnico-operative inerenti le diverse modalità di effettuazione delle comunicazioni di “chiamata” in quel momento utilizzabili:

  1. invio a mezzo fax, al numero unico nazionale 848800131, del modello “Comunicazione Obbligatoria Intermittenti”, disponibile in versione editabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e sul portale Cliclavoro.it

  2. invio di un SMS contenente una serie piuttosto complessa di dati e informazioni al numero 3399942256

  3. invio all’indirizzo "intermittenti@lavoro.gov.it" di un e-mail avente come oggetto “Comunicazione chiamata lavoro intermittente” e contenente in allegato il medesimo modulo utilizzato per l’invio a mezzo fax.

Sebbene nella Nota del 9 agosto il Ministero sancisse l’obbligatorietà dell'utilizzo in via esclusiva di uno dei sistemi sopra elencati già dal 13 agosto 2012, un successivo Avviso di rettifica (pubblicato il 13 agosto stesso) stabiliva che le comunicazioni inerenti la “chiamata” del lavoro intermittente avrebbero potuto essere effettuate ai differenti indirizzi di posta elettronica (anche non certificata) ed ai fax diretti delle varie Direzioni territoriali ancora sino a tutto il 15 settembre 2012.

In data 14 settembre 2012, infine, il Ministero diramava una ulteriore Nota per comunicare che, nelle more della messa a disposizione di una nuova modalità telematica di comunicazione in fase di implementazione, sarebbe rimasta confermata « la possibilità effettuare le comunicazioni sia secondo le modalità indicate con la citata nota del 9 agosto 2012, sia ai recapiti istituzionali degli Uffici territoriali di questo Ministero sino alla completa definizione dei citati interventi, che saranno illustrati con successiva nota ».

Ed ecco, infine, la Nota del 26 novembre 2012 con la quale il Ministero del Lavoro rende nota la disponibilità (in via sperimentale) della nuova modalità telematica di comunicazione preventiva della chiamata, riepilogando ed aggiornando le opzioni attualmente disponibili:

  1. invio di un e-mail all'indirizzo di posta elettronica delle Direzioni territoriali del lavoro ovvero all'indirizzo "intermittenti@lavoro.gov.it", contenente quale allegato il modello "UNI_Intermittente" opportunamente compilato (i campi "codice fiscale lavoratore" e "codice comunicazione" sono alternativi). Ogni modello consente di comunicare la chiamata (anche in riferimento a diverse date o periodi) per un massimo di dieci lavoratori. Facciamo presente che a fronte della trasmissione del messaggio di posta elettronica (con relativo allegato) non è prevista alcuna conferma di ricezione: il Ministero del Lavoro dichiara esplicitamente che a fini di accertamento sarà sufficiente consegnare copia del modello compilato e trasmesso in allegato a mezzo posta elettronica

  2. invio del modello "UNI_Intermittente" debitamente compilato al numero di fax 848800131

  3. invio di un SMS al numero 3399942256. E' bene evidenziare, in merito a tale modalità di comunicazione, che - pur in subordine alla nuova necessità di preventiva registrazione sul portale Cliclavoro del datore di lavoro e del numero dell'utenza di telefonia cellulare che sarà utilizzato per l'invio della comunicazione - si è opportunamente provveduto ad una reale semplificazione delle istruzioni originarie, limitando il contenuto del messaggio al tipo di comunicazione ("I" per l'invio della chiamata e "A" per l'annullamento di una chiamata comunicata in precedenza) ed al codice fiscale del lavoratore interessato, separati da uno spazio. Mediante questo canale sarà tuttavia possibile comunicare la chiamata di un solo lavoratore per un singolo giorno di prestazione: la data della chiamata coinciderà pertanto con la data di invio del messaggio e l'eventuale annullamento della comunicazione dovrà necessariamente avvenire nella medesima data

  4. compilazione ed invio del modulo on line, anche per il tramite dei Consulenti del Lavoro (la Nota del Ministero cita solo i CdL, ma riteniamo che siano abilitati tutti gli intermediari incaricati ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/79), accessibile - previa registrazione - nell'area riservata del portale Cliclavoro, www.cliclavoro.gov.it. Con questa modalità sarà possibile inviare la comunicazione per più lavoratori e per plurimi e differenti periodi di prestazione. La compilazione del modulo sarà facilitata dalla possibilità di selezionare dall'elenco delle C.O. di assunzione disponibili a sistema quella inerente il lavoratore oggetto della comunicazione, individuato, ovviamente, mediante codice fiscale. In ogni caso, qualora la C.O. di assunzione specifica non fosse presente in archivio, la comunicazione potrà comunque essere trasmessa.