Fisco

Compensazione credito inesistente: modalità di regolarizzazione


La circolare 48/E del 7 giugno 2002 ha stabilito che l'utilizzo in compensazione di un credito inesistente può essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all'eccedenza utilizzata, maggiorata degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta.

Con la risoluzione 452/E del 27 novembre 2008 l'Agenzia delle entrate ha stabilito che anche l'utilizzo in misura superiore al limite di euro 516.456,60 (euro 700.000,00 a partire dall'anno 2014) può essere regolarizzato mediante il versamento della differenza oltre agli interessi e alle sanzioni ridotte.

Tipologie di riversamento del credito:

  • da atto di recupero emesso a seguito del superamento del limite annuale per la compesazione in F24
  • spontaneamente riversato a seguito di splafonamento o di utilizzo di credito inesistente

A. I crediti riversati a seguito di atto di recupero vanno indicati:

Unico SC: rigo RN22 colonna 5 - Unico ENC: rigo RN33 colonna 5 - IRAP: rigo IR25 colonna 2 - Modello IVA: rigo VL40

 

B. I crediti riversati spontaneamente devono essere indicati:

Unico SC: rigo RX1 colonna 2 - Unico ENC: rigo RX1 colonna 2 - IRAP: rigo IR28 - Modello IVA: rigo VX3