Cassazione: imposta di registro sui contratti di cessione di azienda
Nel caso di specie una società a responsabilità limitata aveva proposto ricorso contro un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio aveva rideterminato il valore dell’avviamento commerciale, di conseguenza rideterminato il valore dell'azienda ceduta e quindi liquidato la maggiore imposta di registro dovuta. La Commissione tributaria Regionale si era pronunciata a favore della società.
Ma, ai fini della definizione della base imponibile dell’imposta di registro, in caso di cessione d’azienda, è prassi degli uffici procedere all’accertamento dei valori di avviamento utilizzando il criterio forfetario di cui all’art. 2 comma 4 del DPR n. 460/96.
La Corte di Cassazione infatti accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale: con la sentenza n. 7324 del 28 marzo 2014 i giudici di legittimità affermano che nel caso di contratti di cessione d’azienda, per calcolare l’imposta di registro bisogna tener conto della media dei ricavi degli ultimi tre anni della società cedente. L’articolo 2 del D.p.r. 460/1996 prevede in questi casi che il parametro di calcolo sia la «media dei ricavi» dell’ultimo triennio, invece che la «media degli utili operativi».
Secondo la Corte il metodo forfetario individuato dall’art. 2 comma 4 del DPR 460/96, nel caso di specie, non è stato applicato in modo corretto, in quanto la Commissione Tributara Regionale ha applicato la percentuale di redditività alla “media degli utili operativi” e non alla “media dei ricavi” degli ultimi tre esercizi.
Si legge infatti nella sentenza che "ai fini del calcolo del valore dell'avviamento commerciale quale parte del corrispettivo di cessione d'azienda, per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro secondo il disposto degli articoli 51 e 2, comma 4, del D.p.r. n. 460/1996, quest’ultima avente funzione di fungere da parametro minimo per il relativo calcolo, dovrà applicarsi la percentuale di redditività nella misura ritenuta congrua dal giudice del merito alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dalla norma».