Diritto

Agenzia delle entrate: consultazione telematica banca dati ipotecaria e catastale


Dal 31 marzo 2014 le sole persone fisiche, dotate di abilitazione ai servizi Fisconline o Entratel potranno accedere alla consultazione online senza il pagamento di tributi (art. 6, comma 5-quater, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, , convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44), delle informazioni riferite agli immobili dei quali risultano titolari, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.

Il provvedimento direttoriale prevede che relativamente agli atti catastali, il servizio di consultazione fornisca esclusivamente le informazioni relative agli immobili di cui il soggetto risulta intestatario, individuati nella banca dati catastale tramite il codice fiscale del soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione.

Relativamente ai registri immobiliari, il servizio di consultazione fornisce esclusivamente le informazioni relative alle formalità informatizzate in cui siano presenti sia il soggetto abilitato ai servizi Entratel/Fisconline che effettua la consultazione, individuato tramite il codice fiscale, sia gli immobili di cui il medesimo risulta intestatario negli atti catastali.

Il provvedimento precisa anche che tutti i soggetti titolari di diritti reali di godimento su immobili (non solo le persone fisiche) potranno accedere alla consultazione degli stessi dati ipotecari e catastali sempre senza costi,  presso gli sportelli decentrati del Catasto.

Si ricorda che...

L’art. 23-quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio nell’Agenzia delle entrate.