Fisco

Agenzia delle Entrate: le novità del Modello 770/2014 semplificato


In data 20 marzo 2014 sono state pubblicate dall'Agenzia delle Entrate alcune infografiche in merito alle novità introdotte dalla recente normativa ai modelli 2014. Analizziamo in questa sede il modello 770/2014 semplificato.

770/2014 semplificato

Frontespizio - Nella sezione "redazione della dichiarazione" è stata inserita una nuova casella al fine di identificare i sostituti di imposta che inviano il modello 770 semplificato senza allegare i prospetti ST, SV e/o SX. In particolare è necessario indicare:

  • 1. nel caso di amministrazioni dello Stato;
  • 2. nel caso di sostituto che non abbia operato ritenute relative al periodo d'imposta 2013.

Nella sezione "firma della dichiarazione" è stata inserita una nuova casella denominata "Attestazione" per la gestione di quanto previsto dal comma 574, art.1, L.147/2013, ovvero l'obbligo del rilascio del visto di conformità o dell'attestazione dell'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile nel caso di crediti per importi superiori a 15.000 euro annui certificati nella dichiarazione e utilizzabili in compensazione.

Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale 

Per quanto riguarda le annotazioni sono state apportate le seguenti modifiche:

  • Eliminato il cod.CA con il quale il sostituto d'imposta comunicava ai dipendenti residenti in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 29 maggio, che aveva proceduto a regolarizzare i versamenti sospesi (entro il 20 dicembre con un unico versamento).
  • Eliminato il cod.CB con il quale si indicava l'importo dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali e dei benefici concessi da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 del DM 1 giugno 2012:
  • Implementato il cod.BA prevedendo l'indicazione dell'ammontare delsecondo o unico acconto IRPEF ricalcolato al 100%.

Parte B - altri dati: nel caso di rapporto di lavoro inferiore all'anno solare, il sostituto calcola la detrazione per carichi di famiglia in relazione al periodo di lavoro, salvo che il sostituto non abbia richiesto espressamente di poterne fruire per l'intero periodo d'imposta (qualora ne ricorrano i presupposti). Sono stati inseriti:

  • il cod.AC, per comunicare al dipendente che le detrazioni per carichi di famiglia sono state determinate in relazione al periodo di lavoro;
  • il cod.CC per comunicare al dipendente che in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme;
  • il cod.CG con il quale il sostituto d'imposta informa il contribuente che per fruire della quota non dedotta nel presente periodo d'imposta, può presentare la dichiarazione dei redditi e riportare tale ammontare negli anni successivi o richiedere il rimbordo dell'imposta corrispondente

E' stato, inoltre, insertio il campo "130 - totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi indicati nei punti 1 e 2" in riferimento alle somme restituite per le quali è stata prevista la possibilità di dedurre tali ammontari dal reddito complessivo nei periodi di imposta successivi.

Parte B - TFR e prestazioni in forma di capitale assoggettate e tassazione separata

I datori di lavoro  del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, accantonano presso il fondo di tesoreria dell'INPS un contributo pari alla quota maturata da ciascun lavoratore e decorre re dal 1 gennaio 2007 e non destinata alle forme pensionistiche complementari.

Il TFR e  e le relative anticipazioni sono erogate integralmente dal datore di lavoro. Qualora l'importo di competenza del Fondo ecceda l'ammontare dei contributi docuti al FOndo e ai contributi docuti agli enti previdenziali nel mese di erogazione delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al Fondo l'incapinza complessiva e il FOndo deve provvedere all'erogazione del'importo. E' stata elimiata l'annotazione KK.

Il Fondo è tenuto a certificare nel CUD gli importi relativi a tale erogazione e a compilare i relativi campi nel 770 semplificato e, nello specifico, i punti da 401 a 408, 414 e 415 e la sezione relativa al TFR maturato dal 1/1/2001

Infine, per quanto riguarda la tassazione ordinaria sulla quota eccedente il milione di euro relativa alle indennità e compensi legati alla cessazione di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa è stato precisato che nei punti relativi agli erogati nell'anno e negli anni precedenti gli importi devono essere indicati al lordo della quota tassata; è stato, quindi, inserito un nuovo punto 508 per indicare tale importo.