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Le regole della convivenza nell'ordinamento italiano


Il Consiglio nazionale del notariato (con il supporto di una serie di associazioni di consumatori) ha pubblicato un'utile guida sulla disciplina della convivenza nell'ordinamento italiano.

Tale pubblicazione è lo spunto per affrontare l'analisi di questo importante tema: in assenza dell’istituto del matrimonio diventa infatti fondamentale conoscere gli strumenti  che possono definire diritti e doveri di ciascuno dei partecipanti alla coppia convivente.

La Guida suggerisce in particolare  come regolare gli aspetti più importanti della vita in comune – l’acquisto della casa, le decisioni relative ai figli, l’assistenza in caso di malattia e le disposizioni riguardanti la successione – anche se il rapporto dovesse finire. Ma il tema è inioltre ricco di riferimenti e richiami giurispruidenziali nonchè richiami  specifici normativi

Contrariamente a quanto si pensa, al legislatore italiano non è sfuggito il valore sociale della forma di convivenza e - pur in assenza di una disciplina organica - numerose sono le disposizioni che regolano aspetto specifici.

Quando si ha la convivenza?

La Guida così specifica il concetto :  "Con il termine convivenza si indica l’unione di due persone, anche dello stesso sesso, non fondata sul matrimonio ma caratterizzata dalla stabilità del rapporto, dalla solidarietà reciproca e, nel caso in cui nascano dei figli, anche dal loro riconoscimento e dal crescerli, istruirli ed educarli".

In altre parole elementi essenziali della convivenza more uxorio sono:

  • la comunità di vita;
  • la stabilità temporale;
  • l'assenza del legame giuridico del matrimonio.

La convivenza more uxorio è come istituzione sociale tutelata in primo luogo dal dettato dell'art. 2 della Costituzione. 

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la convivenza quale formazione sociale  tutelata a livello costituzionale, benché la Corte medesima abbia sempre negato la perfetta equiparabilità della convivenza more uxorio alla famiglia fondata sul matrimonio, che trova un suo esplicito riconoscimento nell’art. 29 della Costituzione.

E tale riconoscimento trova in numerose sentenze (citate nella guida) la tutela di aspetti sociali e funzionali relativi alla convivenza. Inoltre a livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti):

  • corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio (D.L. n. 1726 del 27.10.1918);
  • assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto "more uxorio", nel periodo del concepimento (art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958);
  • E' famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma, ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto (art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958);
  • Diritto ai servizi del consultorio familiare. L' art. 1 L. n. 405/1975 (istitutiva dei consultori familiari) ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le "coppie".
  • Interruzione di gravidanza: permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato "padre del concepito", quindi anche in presenza di convivenza more uxorio (Art. 5 L. n. 194/1978);
  • assegnazione casa familiare in caso di affidamento dei figli, art. 337-sexies codice civile
  • ordini di protezione contro gli abusi familiari, art. 342 bis codice civile
  • scelta dell’amministratore di sostegno, art. 408 codice civile
  • istanza di interdizione o di inabilitazione, art. 417 codice civile
  • norme in materia di procreazione assistita,art.5 della legge 40/2000
  • disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, art. 3 della legge 91/1999
  • semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, art. 1, c. 598, della legge 266/2005
  • ordinamento penitenziario e misure privative e limitative della libertà, art. 30 della Legge 354/1975
  • facoltà dei congiunti di astenersi dall’andare a deporre, art. 199 del codice di procedura penale.
  • E' permesso in alcuni casi, l'adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto (art. 44 L. n. 184/1983);

L’unico documento che attesta legalmente la convivenza - ricorda la Guida - è il certificato di stato di famiglia che deve essere richiesto all’ufficio anagrafe del comune di residenza. Ma questo docuemnto non atetsta la stabilità della convivenza (concetto dal quale partire per la verifica della sostenibilità dei diritti e doveri dei componenti la coppia): infatti, ricorda la guida "questa certificazione non è sempre stata ritenuta di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento di uno specifico diritto a favore del convivente, soprattutto quando è necessario dimostrare una stabilità della convivenza e una reciproca solidarietà tra i conviventi".

Alcuni Comuni hanno istituito (al fine di supportare la documentabilità della convivenza) Registri locali sulle convivenze: ovviamente, l’iscrizione a tali registri non attribuisce ai conviventi diritti specifici

Iniziamo in questa news a porre in evidenza alcune questioni relative ad un tema spesso trattato in modo atecnico ma certamente di grande interesse generale.