Fisco

Superbollo: i codici tributo in caso di inadempimento accertato


In data 12 marzo 2014 è stata pubblicata la Risoluzione 26/E sul sito dell'Agenzia delle entrate, la quale istituisce i codici tributo per il versamento dell'addizionale sulla tassa automobilistica, ai sensi dell'art.23, comma 21 del Dl 98/2011, nonchè relative sanzioni ed interessi di mora, in caso di inadempimento accertato dall'amministrazione finanziaria.

L'addizionale in questione (detta super bollo), da versare all'erario, dal 2012 è rivolta ai possessori di automobili ed autoveicoli con potenza del motore superiore a 185 chilowatt, i quali versano venti euro per ogni chilowatt superiore ai 185 (251 cavalli).

Nel 2011, invece, l’addizionale era pari a 10 euro per ogni chilowatt di potenza superiore ai 225 kw.

Si ricorda che sul sito dell'Agenzia delle entrate è possibile effettuare autonomamente il calcolo dell'addizionale nella sezione servizi online - servizi fiscali senza registrazione - "calcolo del bollo: superbollo"

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 elementi identificativi", senza possibilità di compensazione e con i seguenti codici tributo:

  • 3364 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • 3365 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
  • 3366 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.

In caso di inadempimento accertato da parte dell'Agenzia, invece, i codici da utilizzare per versare tributo sanzioni e interessi sono:

  • A500 Addizionale erariale alla tassa automobilistica
  • A501 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Sanzione
  • A502 Addizionale erariale alla tassa automobilistica - Interessi.

La sanzione per inadempienza è pari al 30% dell'importo non versato, a cui si agguingono separatamente, in sede di compilazione dell'F24 Elide, gli interessi di mora. 

La scadenza del versamento coincide con quella prevista per il pagamento della tassa automobilistica (bollo). 

Si ricorda che...

A partire dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo, il "superbollo" si riduce al 60% dopo cinque anni, al 30% dopo dieci anni e al 15% dopo quindici anni. Decorsi venti anni dalla data di costruzione, non è più dovuto. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.