Fisco

Novità modello unico - il prospetto delle società di comodo


Secondo quanto precisato dalla Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 2013, la disciplina fiscale relativa alle società in perdita sistematica può essere disapplicata automaticamente, se la società in perdita che realizza una plusvalenza opta per la rateizzazione delle plusvalenze.

In pratica ai fini dell'applicazione della discliplina delle società in perdita sistematica, la società che si avvale della disposizione di cui all'art. 86, comma 4, del TUIR determina il risultato di periodo non tenendo conto della rateizzazione della plusvalenza.

Tale scelta ha effetti anche nei periodi di imposta successivi. Pertanto risulta necessario: 

  • incrementare il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote rinviate agli esercizi successivi, nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza viene realizzata; 
  • per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione, ridurre il risultato fiscale  dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata.

Il contribuente dovrà indicare il codice 9 nel rigo  RS11 al campo 3 "Soggetto in perdita sistematica" .

Inoltre è stato modificato il rigo RS124 con  l'introduzione della colonna 2 in cui va indicato l'importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione in relazione all quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 86, comma 4 del TUIR.