I collaboratori dei mediatori creditizi devono essere iscritti all'ENASARCO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n.11 del 25 marzo 2014 è intervenuto in risposta a un quesito avanzato dalla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP) per sapere se i collaboratori delle società di mediazione creditizia debbano essere iscritti all’Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO).
Il Ministero ha ricordato che si considerano assoggettabili alla contribuzione ENASARCO tutti coloro che operano sulla base di un contratto di agenzia riconducibile alle disposizioni di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c. e ciò a prescindere sia dal settore di appartenenza che dall’iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto presso la CCIAA.
Nel caso in cui l’attività svolta sia caratterizzata dagli elementi costitutivi del contratto di agenzia quali:
- la stabilità della prestazione riconducibile ad un unico originario impegno contrattuale;
- la previsione dell’ambito nel quale l’agente può svolgere la propria attività con riferimento ad una zona circoscritta o ad un portafoglio di clienti
ricorre l’obbligo di contribuzione ENASARCO.
Alla luce di quanto sopra il Ministero ha ritenuto di poter annoverare i collaboratori delle società di mediazione creditizia tra i soggetti per i quali ricorre l’obbligo previdenziale in questione.
Da ricordare...
Nella modifica apportata dal D.Lgs. n. 169/2012 al D.Lgs. n. 141/2010, all' art. 17 è stato aggiunto il comma 4-octies in base al quale “ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile”.
Per espressa previsione di legge, pertanto, i collaboratori in questione sono soggetti all’iscrizione ENASARCO dovendo riferirsi, la prima parte dell’art. 17, comma 4-octies, D.Lgs. n. 141/2010, alla tipologia dell’attività dagli stessi esercitata, mentre la restante parte dell’art. 17, comma 4-octies, riguarda l’esonero dal possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 204/1985 per gli altri operatori del settore finanziario.