Lavoro

Contratti di solidarietà: Incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale


L'INPS con messaggio n. 3234 dell’11 marzo fornisce le istruzioni operative per la compilazione del flusso UniEmens in ordine all’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.


 Si ricorda che i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di:

  • mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84);
  • favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).

Per trattamento di integrazione salariale si intende  l'importo corrisposto dall'Ente previdenziale in caso di contrazione dell'attività lavorativa a seguito di crisi aziendale (CIG, CIGS, etc.).

Il flusso Uniemens è, invece, l’adempimento che raccoglie a livello individuale tutti i dati su retribuzioni e contributi dei lavoratori.


Istruzioni operative

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, l'Istituto richiama le indicazioni già fornite con circ. n. 15 del 29.1.2014, punto 3. Ad integrazione, fa presente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento <DenunciaIndividuale><CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione “F503” e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio.

Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS, la liquidazione della prestazione dovrà essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), onde consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate secondo la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo integrazione” delle mensilità si dovrà indicare il codice 7.

Istruzioni contabili

Al fine di rilevare l’onere derivante dalla maggiorazione del trattamento straordinario è stato istituito il nuovo conto nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il
mantenimento del salario), movimentabile da procedura automatizzata: GAU30190 – per i periodi di paga riferiti all’anno 2014 (codice “G706”).

Per la contabilizzazione degli arretrati relativi alla maggiorazione del 20%, che riguardano  periodi di competenza fino a tutto il 2013, si conferma il conto in uso GAU30145.

Nei casi di pagamento diretto ai beneficiari, da effettuare mediante la procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, si procederà alla rilevazione contabile distinta dell’importo dell’integrazione salariale nella misura del 60% della retribuzione persa e della maggiorazione del 10% sul trattamento integrativo, con imputazione ai seguenti nuovi conti:

  • GAU30191 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984.
  • GAU30192 - Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà di cui all’art. 1, del decreto legge n. 726/1984.
  • GAU30193 – Maggiorazione dell’integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori, per i contratti di solidarietà per i periodi relativi all’anno 2014.