Licenziamento illegittimo durante congedo parentale part-time: l’indennità va calcolata sul tempo pieno
In base a quanto emerso dalla sentenza C-588/12 pubblicata il 27 febbraio dalla terza sezione della Corte di giustizia UE l'indennità forfettaria, cui ha diritto il lavoratore quando il licenziamento illegittimo interviene durante il congedo parentale a tempo parziale, deve essere calcolata sulla retribuzione a tempo pieno.
Il diritto dell’Unione prevede, infatti, che i lavoratori siano protetti dal licenziamento illegittimo causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo parentale e che essi abbiano diritto a ritornare allo stesso posto di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, ad un lavoro equivalente o analogo.
Il caso in questione
Nel caso di specie la sig.ra Rogiers, assunta a tempo pieno, ha lavorato in Belgio presso la società Lyreco in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Rimasta incinta la stessa ha fruito nel 2009 di un congedo di maternità, che ha prolungato con un congedo parentale a metà tempo di quattro mesi. A decorrere dall’inizio del congedo parentale, la Lyreco ha risolto il contratto di lavoro della sig.ra Rogiers con un preavviso di cinque mesi e la giustizia belga ha condannato la società al pagamento dell’indennità forfettaria di tutela in quanto nessun motivo grave o adeguato giustificava la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro durante il congedo parentale.
La Corte del lavoro di Anversa chiede alla Corte di giustizia se l’indennità forfettaria debba essere calcolata sulla base della retribuzione diminuita percepita dal lavoratore alla data del suo licenziamento. La Lyreco sostiene, infatti, che l’indennità va calcolata in base alla retribuzione corrisposta alla sig.ra Rogiers alla data del licenziamento, cioè lo stipendio corrispondente al lavoro a metà tempo svolto nell’ambito del congedo parentale a tempo parziale.
Il parere finale
La controversia nasce in Belgio ma può tornare utile anche in Italia.
La Corte ricorda che l’indennità forfettaria di tutela belga costituisce una misura destinata a proteggere i lavoratori dal licenziamento illegittimo causato dalla domanda o dalla fruizione di un congedo parentale. Tale misura di tutela sarebbe privata di gran parte del suo effetto utile se l’indennità fosse determinata sulla base non della retribuzione a tempo pieno, bensì della retribuzione diminuita versata durante un congedo parentale a tempo parziale.
Come la Corte ha già avuto occasione di sottolineare in una precedente sentenza, un siffatto metodo di calcolo potrebbe non produrre un effetto dissuasivo sufficiente ad impedire il licenziamento illegittimo dei lavoratori e priverebbe di contenuto il regime di tutela istituito dal diritto dell’Unione.
La Corte dichiara che tale valutazione è confortata dal fatto che, conformemente al diritto dell’Unione, i diritti acquisiti dal lavoratore alla data di inizio del congedo parentale (cioè l’insieme dei diritti e dei vantaggi che derivano dal rapporto di lavoro) devono restare immutati fino alla fine.