Modello 730/2014: integrazioni e modifiche
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento n. 34411 del 10 marzo 2014, ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione 730/2014 e alle relative istruzioni. L’Agenzia spiega che le variazioni in oggetto si sono rese necessarie per adeguare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014 (ad esempio in materia di rapporti tra Imu e Irpef nei casi di pagamento della cosiddetta “Mini Imu”), nonché per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del predetto modello di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Modificazioni del modello di dichiarazione “730/2014” e delle relative istruzioni
Modello
- nel frontespizio, dopo il campo “730 integrativo”, è inserita una casella denominata “730 senza sostituto”;
- nel prospetto dei familiari a carico, nella legenda dei codici, con riferimento al codice “D”, le parole “Figlio disabile” sono sostituite con “Figlio con disabilità”;
- nel quadro C la denominazione della casella “Rientro in Italia” è sostituita con “Casi particolari”;
- nel quadro E, nelle denominazioni dei righi E3 e E4, le parole “disabili” sono sostituite con “persone con disabilità”;
- nel modello 730-3, in corrispondenza dei dati relativi al “Responsabile Assistenza Fiscale”, del “Dichiarante” e del “Coniuge Dichiarante”, sono eliminate le caselle relative al “N. di iscrizione all’albo dei CAF”;
- nel modello 730-3, nella descrizione del rigo 164, è inserito il seguente periodo: “L’ammontare del rimborso sarà diminuito dell’importo dovuto a titolo di secondo o unico acconto.”;
- nel modello 730-3, nella sezione relativa ai “Dati per la compilazione del modello F24”, nei righi 196, 216 e 237, il codice tributo “1053” è sostituito con “1816”;
Istruzioni
Esonero - Per quanto riguarda la sezione " chi è esonerato dalla presentazione dalla dichiarazione" si precisa che l'abitazione principale e le pertinenze citate nelle tabelle di riferimento sono quelle per le quali non è dovuta l'IMU per il 2013.
Inoltre nella tabella relativa ai casi di esonero con "limiti di reddito" nella sezione riguardante "terreni e/o fabbricati" si specifica che sono comprese l'abitazione principale e relative pertinenze.
NB: in riferimento ai "terreni non affittati" si sottolinea che l'IMU sostitutisce l'IRPEF e le relative addizionali sul reddito dominiciale anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cd. MINI IMU.
Abitazione principale - le nuove disposizioni specificano che non sono dovute l'IRPEF e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'IMU per il 2013
IMU dovuta per il 2013: oltre a riportare l'importo dell'imposta municipale propria è necessario indicare l'importo della cd. MINI IMU dovuta.
Casi particolari: per quanto riguarda i contributi per previdenza complementare certificati in più CUD non conguagliati , se sono stati superati i limiti di deducibilità, nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti.
Redditi diversi per i quali non è prevista una detrazione: per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale il reddito non è assoggettato all'IRPEF e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito: se nello stato estero l'imponibile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute.