Diritto

Start up innovative e gestione dei rapporti di lavoro: agevolazioni


L’art. 28 del D.L. 179/2012, come modificato in sede di conversione nella legge 221/2012, prevede alcune semplificazioni in ordine alla possibilità di ricorrere a contratti di lavoro subordinato, o di somministrazione,  a tempo determinato, nonché alla gestione di tali rapporti.

Durata delle agevolazioni

Come stabilito dal 1° comma dell’art. 28, tali agevolazioni troveranno applicazione limitatamente al periodo fissato al comma 3 dell’art. 25:

  • per la durata di 4 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (20 ottobre 2012), nel caso di costituzione avvenuta entro i 2 anni precedenti la stessa data, ovvero
  • per 3 anni in caso di costituzione nei 3 anni precedenti il 20 ottobre 2012, o infine
  • per 2 anni, nel caso in cui la costituzione della start-up sia avvenuta entro i 4 anni precedenti.

Quali sono le agevolazioni previste?

In termini operativi, la disposizione in commento agevola l’utilizzo di rapporti di lavoro a termine (anche in somministrazione) da parte della start-up innovativa.
Il comma 2 dell’art. 28 prevede infatti che in relazione ai contratti a termine stipulati « per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale » le motivazioni di cui all’art. 1, comma 1, D. Lgs. 368/2001, (il c.d. “causalone” previsto per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato), ovvero quelle di cui all’art. 20, comma 4, d.lgs. 276/2003 (previste per la somministrazione a tempo determinato), devono ritenersi sussistenti ex lege.
Viene pertanto meno la necessità della puntuale indicazione nel contratto di lavoro (o di somministrazione) delle motivazioni legittimanti l’apposizione del termine, prevista invece a pena di nullità del termine medesimo dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Il contratto a tempo determinato stipulato in questo quadro di riferimento ha una durata minima di 6 mesi ed una massima di 36 mesi. 

Permane comunque la possibilità di stipulare contratti di durata inferiore ai 6 mesi, ma in tal caso dovranno essere rispettate le regole generali, ivi compresa la possibilità di ricorrere al nuovo contratto a termine a-causale (di durata massima pari a 12 mesi), ex art. 1, comma 1-bis, D. Lgs. 368/2001, come introdotto dalla legge 92/2012, non essendo applicabili le deroghe di cui stiamo trattando. Il limite massimo di 36 mesi vale anche nel caso di sommatoria di diversi e successivi contratti a tempo determinato intercorrenti tra le medesime parti.

In tema di successione di contratti a termine, rileviamo la seconda importante agevolazione disposta per le start-up, consistente nel venir meno dell’obbligo di rispettare il c.d. periodo di “stacco” tra un contratto a termine ed il successivo.
Ricordiamo che attualmente il periodo di “stacco” è fissato dall’art. 5, comma 3, D. Lgs. 368/2001, in 60 o 90 giorni a seconda che il primo contratto abbia avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi, ed è derogabile in riduzione fino a, rispettivamente, 20 o 30 giorni, da parte della contrattazione collettiva nelle ipotesi esplicitamente previste dalla legge. Dal mancato rispetto del periodo di “stacco” consegue – in via ordinaria – la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Raggiunta la soglia dei 36 mesi (con un singolo contratto o per sommatoria), un ulteriore contratto a termine può essere stipulato per una durata massima che consenta di giungere allo scadere del periodo fissato dal comma 1 dell’art. 28 in commento, e cioè sino alla fine del periodo in cui tali agevolazioni sono legittimamente applicabili.

La stipula di tale ulteriore contratto di lavoro deve tuttavia avvenire presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. A differenza della analoga “deroga assistita” di cui all’art. 5, comma 4-bis, D. Lgs. 368/2001, applicabile in via generale, nel caso delle start up innovative non è richiesta l’assistenza sindacale per il lavoratore. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della disposizione in esame sono esenti dalle limitazioni quantitative disposte dalla contrattazione collettiva.

L’eventuale superamento del limite dei 36 mesi (anche come sommatoria di successivi contratti e proroghe) o del maggior periodo stabilito presso la Direzione Territoriale del Lavoro, determina la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, anche qualora il superamento del limite avvenga ponendo in essere rapporti di collaborazione fittizi (privi cioè dei caratteri della prestazione d’opera o professionale).

Al medesimo risultato si giunge nel caso in cui sia stato avviato un contratto a termine applicando le regole previste per le start-up da un’impresa che non ne possiede i requisiti, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 25.

La retribuzione

Per ciò che attiene alla retribuzione dei lavoratori (a tempo determinato o indeterminato), il comma 7 dell’art. 28 prevede che questa sia composta da una quota fissa ed una variabile:

  • la quota fissa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento per il livello specifico di inquadramento
  • la quota variabile deve invece essere collegata ad obiettivi di efficienza e di incremento della produttività (dell’impresa, del lavoratore o del gruppo di lavoro) ovvero ad altri parametri di rendimento concordati tra le parti.

Il successivo comma 8 concede quindi alla contrattazione collettiva la possibilità di fissare minimi tabellari ad hoc per le start-up e regole per la definizione della parte variabile della retribuzione, in aggiunta alla facoltà di adattare le ordinarie regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze peculiari di tale categoria di imprese.

 

In seguito alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione pubblicata a fine anno, il provvedimento resta tuttora privo di regolamenti attuativi e del parere favorevole dell’Unione Europea per entrare a pieno regime operativo.

L'iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è prevista entro il 16 febbraio 2013, a 60 gg. dalla entrata in vigore della Legge.

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