MISE: parere sull'attività di vendita da parte dell'imprenditore agricolo
Con la risoluzione n. 23488 il MISE risponde ad un quesito in merito alla possibilità di poter vendere al dettaglio prodotti provenienti dalla propria azienda agricola iscritta regolarmente al registro delle imprese su suolo privato, nello specifico presso un distributore di carburantiI, il quale ha formalmente acconsentito all'uso dello spazio necessario.
La vendita dei prodotti agricoli da parte dei produttori è disciplinata dall'articolo 4 del D.lgs 228 del 18 maggio 2001:
Comma 1 Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Comma 7 Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D.lgs 114 del 31 marzo 1998, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.
Comma 8 Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
L'imprenditore agricolo è autorizzato alla vendita al dettaglio di prodotti agricoli non provenienti dal proprio fondo solo se in misura non prevalente.
I limiti per valutare la prevalenza è contenuto nel citato articolo 4 comma 8 del D.lgs 228/2011 il cui superamento comporta "il passaggio dell’attività di imprenditore agricolo a qulla di esercente al dettaglio nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività commerciale con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel D.lgs 114 del 31 marzo 1998.
Modalità di vendita:
Nel caso in cui la vendita al dettaglio di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli venga esercitata all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o quando venga esercitata in occasione di sagre fiere manifestazioni a carattere religioso benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici locali non è richiesta alcuna comunicazione.
Nel caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante o tramite posteggio in locali aperti al pubblico o tramite commercio elettronico è necessaria la comunicazione che deve contenere "la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla".
Conclusioni:
In base alla nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 4 del D.lgs 228/2001 modificato dal Dl 69 del 2013, il Mise esprime parere negativo in merito alla richiesta di chiarimento, sostenendo l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita al dettaglio su superficie privata senza la preventiva comunicazione prevista dal medesimo comma 2.