Cassazione: la mancanza di liquidità non esclude la responsabilità degli amministratori
Con la sentenza n. 5105 del 5 marzo 2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che è tenuto a risarcire la società dei danni l’amministratore che non versa le imposte per mancanza di liquidità.
La suprema corte ha respinto il ricorso di due manager accusati di non aver versato l’Iva per mancanza di liquidità, condannandoli al risarcimento del danno provocato alla società.
L'articolo 1218 del Codice civile stabilice che, in caso di violazione degli obblighi specifici derivanti dall'Atto costitutivo o dalla legge, la responsabilità degli amministratori di una società possa essere esclusa solamente nel caso in cui l'inadempimento sia dipeso da causa non imputabile e che non poteva essere evitata né superata con la diligenza richiesta al debitore.
Dunque la Corte di Cassazione ha confermato la validità delle motivazioni che hanno portato la corte d'Appello alla condanna
sostenendo che in presenza di una crisi di liquidità, gli amministratori avrebbero potuto e dovuto convocare l'assemblea per deliberare l'aumento del capitale sociale o, altrimenti, per proporre la liquidazione della società, mentre i ricorrenti si sono limitati a riproporre la questione della carenza di liquidità come causa ostativa di quel comportamento ritenuto doveroso nella sentenza impugnata.
Gli amministratori avrebbero dovuto provare di non aver avuto altra scelta se non quella di non provvedere al pagamento dei tributi.
Si ricorda che...
Sanzioni tributarie omesso versamento tributi
Art.13, comma 1 del D.Lgs 471 del 1997 “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione degli errori materiali e di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.