F.A.Q. su CED, STP e regolare esercizio della Professione di Consulente del Lavoro
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in data 25 marzo 2014, ha pubblicato le F.A.Q. su CED (Centro Elaborazione Dati) e STP (Società tra Professionisti): le novità normative introdotte dalla Riforma delle Professioni hanno, infatti, apportato notevoli modifiche all'esercizio dell'attività in forma associata e sul tema sono giunti numerosi quesiti; si è, pertanto, ritenuto di concerto con l'Enpacl di predisporre le F.A.Q. al fine di fare chiarezza in materia.
Quesiti e risposte
Un Consulente del Lavoro, socio di una Società che svolge attività professionale, possiede il 90%, mentre l'altro 10% è intestato alla moglie la quale non è professionista. La società domanda se sia in regola nell'applicare il contributo integrativo del 4% sul fatturato.
R: La posizione non è regolare. L'incarico professionale infatti può essere assunto solo dal professionista iscritto all’Albo. Nel caso proposto è indispensabile procedere tempestivamente alla trasformazione della Società in STP. Se la società continua ad esercitare l’attività professionale con l’attuale assetto giuridico, i soci concretizzano il reato di esercizio abusivo della professione che ha rilevanza penale. Mentre il Consulente del lavoro rischia un pesante provvedimento disciplinare che può anche determinare la sua sospensione dall'Albo.
Un Consulente del Lavoro assiste un CED di cui non è socio e chiede se vi siano responsabilità nel caso in cui il CED svolga anche attività professionale
R: Vi sono delle corresponsabilità: il professionista che assiste un CED, oltre la verifica della correttezza delle procedure informatiche, deve infatti anche controllare che l'attività sia limitata al calcolo e stampa del cedolino, diversamente il Consulente favorirebbe lo svolgimento dell'esercizio abusivo della professione. In tal caso incorre nella violazione dell’art. 12 del Codice Deontologico con pesanti conseguenze in ambito disciplinare che potrebbero determinare anche la sua sospensione dall'Albo.
Quattro Consulenti del lavoro esercitano l’attività professionale con una Società in nome collettivo, che fattura applicando il contributo integrativo del 4%. Si chiede se questa procedura sia corretta
R: La procedura non è regolare. L’art. 10, comma 3, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, “consente la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del codice civile.” Pertanto, per regolarizzare la posizione descritta è necessario trasformare l’attuale SNC in "SNC Società Tra Professionisti".
Una S.R.L. esercita l’attività di elaborazione dati, fornendo ai propri clienti servizi sia in campo fiscale che lavoro. Per quanto riguarda la gestione del personale ha affidato la gestione ad un Consulente del Lavoro, che per l’attività esercitata emette nei confronti della S.R.L. regolare fattura con il contributo integrativo del 4%. La società poi a sua volta emette fattura ai propri clienti fatturando l’attività di amministrazione del personale. Si chiede se tale comportamento sia corretto.
R: Nel caso proposto sono due gli aspetti critici da valutare, innanzitutto il rapporto tra Cliente e SRL, poi il rapporto tra Società e Consulente. Per quanto riguarda il primo aspetto, l’art. 2231 del Codice Civile afferma che “Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. In buona sostanza il contratto concluso tra il Cliente e la S.R.L. è “nullo” perché contrario alla norma imperativa che richiede per l’esercizio dell’attività professionale l’iscrizione all’Albo professionale.
Per quanto riguarda, invece, il rapporto tra S.R.L. e Consulente del lavoro interviene l’art. 12 del Codice deontologico che vieta al Consulente del lavoro di porre in essere comportamenti che favoriscono l’attività irregolare di altri soggetti. Per ovviare alla situazione indicata, il Consulente del Lavoro deve assumere direttamente gli incarichi dai singoli clienti ai quali emetterà fattura per le proprie competenze.