Omessa presentazione modello DM10: è omissione contributiva (e non evasione) se la contabilità è regolare
La Corte di Cassazione, con sentenza n.3187 del 12 febbraio 2014 ha affermato che si configura l' "omissione contributiva" e non la più grave "evasione contributiva" quando i DM 10* sono inviati all'Inps in ritardo, ma in azienda la tenuta della contabilità risulta regolare: il fatto che il datore di lavoro abbia iscritto a matricola i lavoratori fa superare la presunzione di un intento fraudolento da parte sua, laddove il debito nei confronti dell'istituto emerga dal confronto incrociato con il CUD.
Si ricorda che il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’Inps, delle agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va effettuato con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al Fisco.
Nel caso di specie la Corte Suprema di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS contrario alla decisione di qualificare come omissione contributiva e non evasione contributiva la condotta dell'imprenditore il quale, pur avendo spedito i modelli DM10 con ritardo, aveva tenuto regolarmente le scritture contabili e reglarmente inviato il modello 770 contenente la denuncia riepilogativa annuale, circostanze idonee a vincere la presunzione di fraudolento.